Vi sono alcune situazioni che obbligano ad assicurare l’immobile:
Accensione di un mutuo al momento dell’acquisto della propria abitazione;
-Gestione di un condominio da parte dell’amministratore, qualora sia previsto dal regolamento[1];
-Locazione da parte del conduttore, qualora sia previsto dal contratto[2];
-Acquisto di un immobile in costruzione[3].
Assicurare un immobile è una tutela fondamentale contro un ampio ventaglio di pericoli, dai più comuni (scoppio, furto, incendio, guasti agli impianti) ai meno frequenti ma comunque devastanti (terremoto, bufera, uragano).
Tra le garanzie inserite nel contratto si può trovare un’assicurazione per danni a terzi, sollevando così la persona e i suoi familiari dal rischio di potenziali richieste risarcitorie.
I rischi da monitorare, come si evince, sono molteplici.
MyGuru suggerisce di sottoscrivere una “All Risks” che consenta di coprire “tutti i rischi” che non sono espressamente esclusi dal contratto, facilitando una estesa copertura.
Al verificarsi del sinistro, sarà a carico dell’assicuratore dimostrare che quel determinato rischio non è coperto dal contratto.
[1] La legge non impone al condominio di stipulare una polizza, tuttavia è consigliabile provvedere per coprire i danni cagionati allo stabile nelle sue parti comuni e i danni provocati a terzi (non solo ai condomini, ma anche ad altre persone) e i casi accidentali ma non i danni provocati dalle proprietà esclusive dei condomini per incuria o negligenza.
[2] Questa polizza non è obbligatoria ma è opportuno che venga pretesa dal conduttore, inserendola come clausola contrattuale. Tuttavia MyGuru suggerisce che sia il locatore (proprietario dell’immobile) a sottoscrivere la polizza, addebitandone il premio al conduttore (inquilino), ovvero includendolo nel canone. In questo modo il locatore evita di scoprire tardivamente la mancata sottoscrizione di una polizza adeguata da parte del conduttore, ovvero del mancato pagamento del premio a tempo debito.
[3] In questo caso il costruttore è tenuto a stipulare una “polizza decennale postuma” per tutelare l’acquirente (se è un privato) per i danni subiti dall’immobile per gravi difetti di costruzione o per effetto di rovina totale o parziale e danni a terzi per un periodo di 10 anni dalla data di ultimazione dell’immobile.