Quando si parla di condizioni generali di assicurazione si fa riferimento alle condizioni preposte dalla Compagnia assicurativa per la validità della copertura del rischio. Devono essere esposte all’assicurato dalla Compagnia e riportate nel certificato di assicurazione.
• Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio (1892 – 1893 c.c.) ⇒ le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave l'assicuratore può recedere dal contratto.
• Altre assicurazioni (1910 c.c.) ⇒ l’assicurato deve dare avviso a ciascun assicuratore di tutte le assicurazioni presenti sullo stesso rischio ed in caso di sinistro deve presentare denuncia a ciascuno.
• Aggravamento o diminuzione del rischio (1898 – 1897 c.c.) ⇒ l’aggravamento deve riguardare circostanze che investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio, tali per cui l’assicuratore avrebbe chiesto un premio maggiore. Esempi di mutamento di circostanze che comportano maggiori rischi: modifica peggiorativa delle caratteristiche del rischio (fabbricati, impianti etc), svolgimento di attività più pericolose, maggiori concentrazioni di rischio (notevole aumento delle merci, dei macchinari o delle merci infiammabili, esplodenti, pericolose).
• Modifiche dell’assicurazione (1888 c.c.) ⇒ ogni modifica deve essere provata per iscritto
• Conservazione e ispezione delle cose assicurate (si richiama indirettamente all’art. 1914 c.c.) ⇒ l’assicurato deve conservare con diligenza le cose assicurate e utilizzarle secondo corrette modalità, l’assicuratore ha il diritto di esaminare le cose assicurate e il contraente ha l’obbligo di fornire ogni informazione.
• Obbligo di salvataggio (1914 c.c.) ⇒ l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese sostenute a questo scopo sono a carico dell’assicuratore (in proporzione al rispettivo interesse) anche in aggiunta alla somma assicurata
• Recesso in caso di sinistro (clausola solitamente unilaterale e «a doppia firma» per chi non rientra nella definizione di «consumatore»)
• Obblighi in caso di sinistro ⇒ il sinistro deve essere denunciato entro i termini di legge o entro i termini previsti dal contratto [1]. Per alcune garanzie particolari la denuncia va fatta immediatamente (esempio: danni visibili alle merci trasportate, mortalità bestiame, furto con destrezza...).
• Gestione delle vertenze di danno – spese di resistenza - polizze di RC – (1917 c.c.) ⇒ la Compagnia assume, se ne ha interesse, la gestione della vertenza a nome dell'assicurato con proprio fiduciari. L'assicuratore è obbligato, nel limite del 25% del massimale per RC, a difendere l'assicurato, se ne ha interesse e proporzionalmente al rispettivo interesse.
• Pagamento del premio
• Proroga dell’assicurazione
• Regolazione del premio
• Oneri fiscali – Rinvio alle norme di legge
• Appendici integrative ⇒ possono essere inserite nel contratto allo scopo di: integrare le condizioni generali, descrivere meglio il rischio da assicurare, aumentare i sottolimiti di risarcimento, porre un limite al massimo scoperto a carico del cliente. Le appendici prevalgono in caso di conflitto sulle clausole prestampate
Le clausole inserite nelle condizioni generali predisposte da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art.1370 c.c).
[1] Termini di prescrizione:
10 anni ⇒ per inadempimento delle obbligazioni, c.d. responsabilità contrattuale, se non diversamente specificato (art. 2946 c.c.)
⇒ per la responsabilità professionale (rientra nella RC contrattuale), a partire dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile da chi ha interesse a farlo valere (Cassaz. Civile sez. II nr. 8703/2016)
⇒ per la responsabilità precontrattuale (equiparata alla RC contrattuale da Cass. Civile Sez. I sentenza nr. 14188 del 12/07/2016);
⇒ per i diritti derivanti da polizze vita (art. 2952 c.c.)
5 anni ⇒ per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito o responsabilità extracontrattuale (art. 2947 c.c.)
⇒ dalla cessazione della carica per l’azione di responsabilità contro gli amministratori (art. 2393 c.c.)
3 anni ⇒ per danni causati da prodotto difettoso ai sensi dell’art.125 del Dlgs. 206/2005, Codice del consumo a tutela del consumatore persona fisica (rimane 5 anni per responsabilità extracontrattuale 2947 c.c. o 10 anni per responsabilità contrattuale, 2946 c.c.)
2 anni ⇒ dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda, per i diritti dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore, derivanti da contratti del ramo danni (art. 2952 c.c., comma 2)
1 anno ⇒ per i diritti derivanti dal contratto di trasporto, dal giorno in cui è avvenuta o doveva avvenire la consegna delle merci
⇒ per il diritto al pagamento delle rate di premio scadute dovute all’assicuratore e non pagate nei termini previsti (art. 2952 c.c.)
6 mesi ⇒ per il contratto assicurativo, se l’assicuratore non ha agito per la riscossione della rata di premio non pagata (art. 1901 c.c.)