Il dolo consiste nella volontà di cagionare l'evento che costituisce il reato, è la forma più grave di colpevolezza ed è punito con la pena più grave. L’art 1900 c.c. dispone che la Compagnia non è obbligata per i sinistri cagionati da dolo. Non è ammesso patto contrario per cui è sempre escluso che la Compagnia possa essere chiamata a rispondere.
La Compagnia è invece obbligata a rispondere per il sinistro cagionato da dolo delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere (soggetto incapace, minori…).
L’art 1900 c.c. dispone che la Compagnia non è obbligata per i sinistri cagionati da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario. La colpa è "grave" quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana, con un discostamento molto evidente del comportamento dell'agente dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare.
È fondamentale verificare che nella polizza venga garantito l’indennizzo anche per i danni determinati da colpa grave in quanto l’assicurato si troverebbe altrimenti a dover risarcire interamente i danni di tasca propria. Bisogna evitare di ritrovarsi nella situazione limbo in cui la Compagnia deve stabilire se i danni siano stati commessi con colpa o con colpa grave, e quindi nell’incertezza che il danno venga o meno indennizzato.