Nelle polizze Incendio e danni diretti è l'assicurato che ha l'onere di provare: le cause del danno da lui subito, l'entità del danno subito e che la causa del danno rientri tra i rischi assicurati in polizza.
Nelle polizze di Responsabilità Civile è il danneggiato che ha l'onere di provare: la colpa o il dolo del danneggiante, il danno da lui subito e il nesso di causalità tra la colpa e il danno.
Nelle polizze rischi nominati l'onere della prova che deve fornire l'assicurato è che l'evento sia espressamente incluso; nelle polizze all risk l'onere della prova è sempre a carico dell'assicurato che deve provare che l'evento non sia escluso dall'oggetto della polizza.
La presunzione di colpa
L’ordinamento prevede forme di responsabilità definite oggettive, presunte o aggravate in base alle quali il soggetto responsabile risponde del danno a prescindere dalla sua colpa o dolo.
In questi casi di responsabilità colui che ha subìto il danno non deve dimostrare la colpa del danneggiante ma solo l’evento che ha provocato il danno. Grava sul danneggiante l’onere di dimostrare la sua estraneità al danno (caso fortuito – forza maggiore – fatto non a lui imputabile).
Esempi di presunzione
art.2047 cc: insegnanti, sorveglianti, maestri d’arte: se un bambino si fa male durante l'orario scolastico, i genitori che richiedono il risarcimento non devono dimostrare la colpa dell'insegnante ma devono dimostrare il danno subito. L'insegnante invece deve dimostrare di aver fatto tutto ciò che poteva per evitare che il bambino si facesse male.
art.2048 cc: genitori e i tutori per fatto dei minori
art.2049 cc: padroni e committenti per danni causati dai loro prestatori di lavoro
art.2087 cc: responsabilità del datore di lavoro per danni all’integrità fisica o alla personalità morale dei dipendenti
art.2054 cc: nell’incidente tra due veicoli si presume una responsabilità del 50% del danno a carico di ciascuno dei due conducenti