Ci sono due tipologie di Responsabilità Civile:
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R.C. contrattuale/professionale: la RC contrattuale è definita dall’art. 1218 cc, è la responsabilità derivante dalla violazione di obblighi contrattuali. Sorge in capo al debitore che non abbia eseguito la prestazione dovuta o non lo abbia fatto correttamente; la RC professionale è definita dall'art.1176 cc secondo il quale nell'esercizio di un'attività professionale deve essere impiegata la giusta diligenza. Nel caso di danno spetta al debitore (colui che ha eseguito la prestazione) provare di aver adoperato una diligenza appropriata alla natura dell'attività esercitata;
- R.C. extracontrattuale deriva dal principio che nessuno può ledere la sfera giuridica di un altro individuo al quale comunque è imposto l’onere di provare il danno, il dolo o la colpa e il nesso di causalità. È disciplinata dall'art.2043 cc secondo il quale qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno;
La funzione primaria dell’assicurazione di Responsabilità civile è la tutela del responsabile del danno, l’assicurato, rispetto alla diminuzione patrimoniale che andrebbe a subire a causa dell’obbligo di risarcimento del danno procurato.
La polizza Responsabilità Civile Terzi “tiene indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile di danni involontariamente cagionati a terzi”. Si tratta di RC extracontrattuale.
La Rc professionale invece copre (seppur parzialmente) la responsabilità civile contrattuale.
Responsabilità solidale
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa (art.2055 cc).
Esempi di responsabilità solidale: amministratori di società, sindaci, revisori (art.2476 cc), titolari e soci di società di persone (artt.2291 e 2318 cc), proprietario e conducente di un veicolo (art.2054 cc)
Chi sono i soggetti considerati terzi per l'assicurazione?
Non tutti coloro che potrebbero subire un danno rientrano, a termini di polizza nella definizione di soggetti “terzi”. I danneggiati o vittime del sinistro potrebbero non rientrare nel concetto di terzi così come previsto dalle assicurazioni, perché esistono dei rapporti professionali o di parentela con l'assicurato.
In ragione di quanto affermato non è soggetto terzo per l'assicurazione in caso di RCT:
- parenti stretti e conviventi dell'assicurato, come genitori, coniuge, figli e parenti fino al secondo grado (ascendenti, discendenti e affiliati);
- amministratori, soci di SRL, legali rappresentanti e relativi familiari;
- i prestitori di lavoro dell'assicurato, gli appaltatori, i subappaltatori e i loro dipendenti;
Operatività temporale
La polizza di Responsabilità Civile può essere in formulazione Loss Occurance oppure in Claims Made.
LOSS OCCURANCE: risarcisce i danni che sono conseguenza di fatti accaduti nel periodo di validità dell'assicurazione anche se tali danni sono stati denunciati a polizza cessata, purchè non prescritti. È considerato sinistro il momento in cui si è verificato il fatto materiale dal quale è derivato il danno per il quale è prestata l'assicurazione.
Esempio:
2015-2020 polizza RC con Compagnia x
2020-2025 polizza RC con Compagnia y
Nel 2022 viene presentata una richiesta risarcitoria per un danno provocato nel 2019 (denuncia del danno effettuata entro i termini di prescrizione). Quale polizza la risponde? risponde la polizza in essere al momento in cui si è verificato il danno, quindi la RC della Compagnia x.
CLAIMS MADE: è considerato sinistro il momento in cui viene presentata all’assicurato la prima richiesta di risarcimento del danneggiato, e non il momento in cui si è verificato il fatto materiale. Include, entro i termini del periodo di retroattività indicato in polizza, anche richieste di risarcimento per fatti avvenuti prima della stipula della polizza, a patto che:
1) la richiesta di risarcimento pervenga all’assicurato nel periodo di vigenza della polizza
2) l’assicurato, all’atto della stipula della polizza, non fosse a conoscenza di circostanze che avrebbero potuto determinare la richiesta di risarcimento.
Non sono compresi i danni verificatisi durante la validità della polizza se richiesti per la prima volta dopo che la polizza ha cessato la sua operatività (esclusione derogabile con la clausola di ultrattività).