È inoltre opportuno chiedere l’inserimento della “clausola di rinuncia alla rivalsa” [1] con la quale la Compagnia, a fronte di una maggiorazione del premio, rinuncia al suo diritto di surroga [2], salvo il caso di dolo e a patto che anche l’assicurato non la eserciti a sua volta verso alcuni soggetti espressamente menzionati (ad esempio i soggetti dei quali deve rispondere, il contraente se è un soggetto diverso dell’assicurato…).
Vediamo alcuni esempi di clausole di rinuncia alla rivalsa:
- POLIZZA GLOBALE FABBRICATI SEZIONE INCENDIO: “La Società rinuncia all’azione di surroga che possa competerle ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile verso i Condomini e/o loro inquilini responsabili di incendi, scoppi ed esplosioni che causino danni al fabbricato assicurato, a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di rivalsa e non ricorra il caso di dolo del danneggiante”.
- POLIZZA GLOBALE FABBRICATI RC CONDUZIONE: “La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti dei conduttori per danni rientranti nelle garanzie di cui alla presente Sezione”.
[1] Rivalsa: consiste nell'obbligo dell'assicurato a rivalere la Compagnia che ha risarcito un danno a terzi, di quanto la Compagnia ha pagato al terzo stesso o dell'importo di una eventuale franchigia a carico dell'assicurato. È il caso per esempio, dei danni causati a terzi in stato di ebbrezza o senza patente.
[2] Diritto di surroga: l'assicuratore che ha pagato l'indennità ha facoltà di rivalsa verso i terzi responsabili del danno; il diritto di surroga non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o affini conviventi con l'assicurato, salvo il caso di dolo. L'assicurato è inoltre responsabile dell'eventuale pregiudizio arrecato all'assicuratore al suo diritto di surroga.