La polizza RC Amministratori di condomini non è obbligatoria tranne nei casi in cui il regolamento interno del condominio lo richieda e nel caso in cui siano gli stessi condòmini riuniti in assemblea a richiederla (L. 220/2012 - Riforma del condominio).
Qualora l’Amministratore dovesse rifiutarsi di stipulare la Polizza Professionale, l’assemblea può procedere rispettivamente con la revoca del mandato e con la messa in mora dell’Amministratore.
Questa polizza oltre ad essere un valido strumento di tutela nei confronti di danni che possono ammontare anche a migliaia di euro, rappresenta una garanzia in più di professionalità, un biglietto da visita importante nei confronti dei condòmini.
Cosa copre una polizza per l’amministratore di condominio?
La polizza per l’amministratore di condominio ha lo scopo di tenere indenne il patrimonio dell'amministratore dalle eventuali richieste risarcitorie derivanti da errori commessi durante lo svolgimento dell’attività professionale e per cui è riconosciuto civilmente responsabile. È sempre escluso dalla copertura il caso di dolo mentre è bene verificare che sia inclusa la colpa grave.
Tra gli errori che un amministratore può compiere nella gestione di un condominio troviamo:
- gestione non corretta di eventuali lavori di riparazione, manutenzione o ristrutturazione
- errori di rendicontazione contabile
- mancata riscossione delle quote condominiali
- il mancato aggiornamento e la mancata attuazione di regole relative alla sicurezza degli impianti
- smarrimento o distruzione di documenti relativi alla gestione dello stabile
- le sanzioni di carattere fiscale o amministrativo indirizzate ai condomini per errori imputabili all'amministratore
La polizza da sottoscrivere deve essere di tipo “Claims made” (a richiesta fatta), questa forma di assicurazione considera sinistro, non il momento in cui si è verificato il fatto materiale dal quale è derivato il danno ma, il momento in cui viene presentata all’assicurato la richiesta di risarcimento. Sono quindi assicurate le richieste di risarcimento anche se riferite a danni causati prima della stipula della polizza, a condizione che rientrino nel periodo di retroattività previsto dalla stessa.
Solitamente la polizza RC amministratore prevede un periodo di retroattività di due anni ma questo può essere reso illimitato pagando un premio maggiorato.
L’amministratore può valutare di inserire anche la garanzia postuma che gli consente di ottenere una copertura per un sinistro denunciato in un periodo successivo alla scadenza dell'Assicurazione.
Secondo la riforma del Condominio, i massimali della polizza dell'amministratore non potranno essere inferiori all'importo dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'assemblea. Nel caso in cui l'assemblea approvi l'esecuzione di lavori straordinari dopo la nomina, e l'amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza dovrà essere integrata con una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.
Cosa non assicura la polizza?
Sono esclusi dalla polizza:
- Omissioni nella stipula di Assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi
- Sinistri relativi ad attività diverse da quella professionale definita in Polizza
- Circostanze che potevano essere note prima della stipula della Polizza
- Insolvenza dell’Assicurato
- Danni risalenti ad un periodo precedente la data di Retroattività stabilita in Polizza
- Atti dolosi ad opera dell’Assicurato
- Sinistri per danni avvenuti dopo che l’Assicurato sia stato sospeso dalla sua attività per qualunque motivo
Tutela Legale
L'amministratore di condominio deve inoltre valutare la sottoscrizione di una polizza di Tutela Legale per professionisti che copre le spese che l'assicurato si trova a sostenere in caso di controversie legali.