La polizza RCA è un contratto assicurativo obbligatorio che offre la copertura dei danni involontariamente causati agli altri quando si utilizza l’automobile, ma anche quando il veicolo è in sosta o senza guidatore. La polizza RCA di per sé non copre: il guidatore che ha provocato l'incidente, anche nel caso in cui dovesse subire lui stesso dei danni fisici[1], i cosiddetti danni dolosi cagionati volontariamente dall’assicurato, i danni causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Fino al 2012 alle polizze RC Auto si applicava il meccanismo del tacito rinnovo, ovvero la proroga automatica della stipula per l’anno successivo. L’abolizione del tacito rinnovo ha portato all’introduzione del periodo di tolleranza: un periodo di 15 giorni, dopo i 12 mesi di validità del contratto, in cui la polizza del veicolo resta attiva. Durante le due settimane il mezzo può tranquillamente continuare a circolare su strada perché eventuali sinistri causati dall’assicurato saranno indennizzati dalla propria assicurazione.
Quando si stipula una RC Auto è fondamentale valutare:
- la Franchigia, cioè l’importo predeterminato dalla Compagnia che resta a carico del soggetto assicurato in caso di sinistro. Può essere assoluta (sempre a carico del soggetto a prescindere dall’entità del danno) o relativa (se l’entità del danno supera la franchigia, sarà la Compagnia a risarcirlo del tutto);
Esempio: franchigia = € 1000 e valore danno = € 1500
Se assoluta, la persona paga € 1000 e la compagnia € 500.
Se relativa, la compagnia paga € 1500. - i Massimali per danni a cose e a persone[2], cioè i limiti massimi di risarcimento a carico della compagnia.
Una franchigia molto alta consente di sottoscrivere una polizza con un premio estremamente contenuto. A fronte di questo vantaggio, dovrai provvedere in autonomia a quei danni che puoi gestire senza compromettere l’attuale stile di vita[3].
Quando si sta scegliendo la compagnia con la quale assicurare l’auto è bene controllare le condizioni del contratto e l’importo del massimale, in modo da poter scegliere quella che offre il miglior rapporto tra massimale RCA e premio assicurativo.
I massimali devono essere i più alti possibili in modo da proteggere il tuo patrimonio contro danni che sarebbero ingestibili. In caso contrario verrebbe meno il presupposto fondamentale per il quale ci si deve assicurare.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Una delle clausole più preziose quando si sottoscrivono polizze nel ramo danni, in particolare la RC Auto, è la cosiddetta rinuncia alla rivalsa.
Attraverso questa clausola la Compagnia di Assicurazione, a fronte di una maggiorazione del premio, rinuncia a rivalersi sull'assicurato nel caso in cui il danno sia procurato da cattiva condotta.
L'esempio più lampante è quando ci dimentichiamo di rinnovare la revisione dell'auto e l'incidente avviene prima della revisione stessa. Se la rinuncia alla rivalsa non è attiva, l'Assicurazione potrebbe non erogare i rimborsi e potremmo trovarci a dover pagare di tasca nostra tutti i danni causati.
Se invece abbiamo pagato per questa estensione di coperture, possiamo stare più tranquilli (senza però approfittare della maggiore elasticità concessa) anche in caso di sviste o dimenticanze minori.
Non esiste soltanto la rinuncia alla rivalsa in ogni caso e per qualsiasi importo, ci sono delle clausole che coprono solo parzialmente la rinuncia alla rivalsa (clausole meno onerose). Vediamone alcune nell’ambito della RCA:
- limite della rivalsa: si applica alla rinuncia una soglia massima entro la quale la compagnia può rivalersi sull'assicurato. Ad esempio, si stabilisce che l’importo massimo per cui la Compagnia potrà chiedere la rivalsa per sinistro causato da guida in stato di ebrezza è €5.000. Se l’assicurato causa un incidente e deve risarcire €15.000, la Compagnia potrà rivalersi solo per €5.000;
- primo sinistro: la Compagnia rinuncia alla rivalsa soltanto per il primo incidente, mentre ci sarà rivalsa piena per i successivi;
- presenza di sanzioni penali: la rinuncia è valida soltanto nel caso l'assicurato in merito all'incidente non subisca condanne penali.
È importante valutare attentamente le coperture specifiche e ricercare la Compagnia che abbia l'applicazione più vantaggiosa di questa preziosa clausola.
[1] Se si volesse tutelare il conducente, occorrerebbe acquistare una copertura assicurativa aggiuntiva, chiamata Infortuni del conducente
[2] Il massimale non è stabilito in maniera discrezionale dalle compagnie assicurative, ma il suo valore minimo è stabilito per legge. L’art 128 del Codice delle assicurazioni private sancisce nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad euro 1.220.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.
[3] Un motivo per non assicurarsi contro danni di lieve entità è il costo amministrativo della gestione di un sinistro, sostenuto da una parte del premio versato.