La polizza RC professionisti ha l’obiettivo di tutelare il patrimonio di tutti i lavoratori iscritti alle categorie professionali durante lo svolgimento della loro attività[1].
La riforma delle professioni (Dpr 137/2012) stabilisce che «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale». Addirittura la norma chiarisce che il professionista deve presentare al proprio cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza RC professionale compreso il relativo massimale.
Il funzionamento di questa polizza è identico a quello di ogni altro tipo di assicurazione. Nel caso in cui il professionista (il soggetto assicurato) arreca dei danni ai suoi clienti, sarà la Compagnia di assicurazione a farsi carico del risarcimento dei danni.
Ma attenzione non tutti i rischi sono coperti dalla polizza. Questa tipologia di assicurazione copre le responsabilità per negligenza (disattenzione o non curanza delle norme), imprudenza (attività svolta con poca riflessione), imperizia (competenze non sufficienti). L'assicurazione ovviamente non copre i danni scaturiti da un'azione volontaria.
L'RC professionale copre danni materiali, danni diretti, danni indiretti e perdite patrimoniali per un massimale che in genere è proporzionale al volume d'affari annuo.[2]
Sono due le clausole da valutare con attenzione per la scelta del contratto: la retroattività e la garanzia postuma.
Per retroattività si intende il periodo di tempo entro il quale un comportamento colposo debba avere luogo affinché scatti la copertura assicurativa. Il vantaggio principale del principio di retroattività in un’assicurazione RC Professionale è il seguente: il periodo di copertura della polizza di Responsabilità Civile Professionale viene esteso anche agli anni precedenti la stipula del contratto. E non comprende solo i sinistri avvenuti durante l’anno in cui è attiva la polizza. Naturalmente, l’assicurato che stipula un’Assicurazione RC Professionale Retroattiva non deve essere già a conoscenza di eventuali richieste di risarcimento relative a fatti o eventi avvenuti negli anni precedenti.
La garanzia postuma invece prevede la copertura dei danni anche dopo l’interruzione di attività da parte del professionista. Solo nel caso in cui l’assicurazione includa la postuma alla scadenza della polizza stessa, la compagnia liquiderà le richieste di risarcimento causate da un errore professionale avvenuto durante il periodo di validità della polizza stessa; in caso contrario non vi sarà alcuna copertura per il professionista assicurato.
Se hai già sottoscritto una polizza RC professionisti verifica la presenza di queste clausole, se invece non ne possiedi ancora una, grazie a questi consigli avrai capito a cosa fare attenzione in fase di sottoscrizione della stessa.
Oltre alla tutela per danni patrimoniali, questa assicurazione deve predisporre un adeguato servizio di Tutela Legale.
[1] Queste polizze sono studiate più approfonditamente dagli esperti di MyGuru che si occupano dell’assicurazione delle aziende. Sono obbligatorie per agenti di commercio, agenti immobiliari; intermediari finanziari e mediatori creditizi; amministratori di condominio; architetti, ingegneri e geometri; avvocati e revisori legali; commercialisti e consulenti del Lavoro; medici (privati) e periti. Nel momento in cui il professionista assume un incarico verso il cliente.
[2] Per i professionisti che devono rilasciare asseverazioni per il Superbonus 110% la normativa prevede quanto segue:
L'articolo 119 del decreto 34/2020 al comma 14 prevede l'obbligo di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile dedicata al rischio specifico con massimale non inferiore ad € 500.000, a garanzia dei propri clienti e del bilancio dello Stato.
Il comma 66 della legge di bilancio 2021 n.178/2020 lettera Q integra l'articolo precedente disponendo quanto segue: "L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a)".