Il trattamento di fine mandato è l’indennità che può essere riconosciuta agli amministratori delle società in fase di cessazione del rapporto di lavoro. A differenza del TFR che è obbligatorio, il TFM è facoltativo e può essere erogato sia ad amministratori di società sia nei confronti di tutti quei soggetti che lavorano per la società ma senza essere legati da alcun vincolo di subordinazione con essa (es. collaboratori coordinati e continuativi).
Per il TFR l’accantonamento annuale deducibile, deve essere calcolato sull’importo della retribuzione annua del dipendente diviso 13,5. Relativamente al TFM, invece, l'accantonamento deducibile non può superare il 20%-30% del compenso annuo dell'Amministratore. (Corte di Cassazione del 09.05.2002 n. 6599).
A norma dell’Art. 17 TUIR comma 1 lettera C il diritto al trattamento di fine mandato dovrà risultare da delibera di assemblea avente data certa ed anteriore all’inizio del rapporto e dovrà essere di importo determinato o determinabile. Quindi il mandato con cui l’assemblea conferisce l’incarico agli amministratori dovrà prevedere, oltre ai compensi aspettanti per l’amministrazione della società, anche la liquidazione di un’identità di fine mandato. Qualora la delibera venga fatta dopo la nomina,la deducibilità del compenso seguirà il criterio di cassa, ossia la deducibilità avverrà nell'anno del pagamento all'amministratore. Inoltre, qualora si voglia modificare lo statuto dopo la costituzione della società occorre nominare o rinominare altri amministratori, al fine di non perdere il vantaggio fiscale.
Accantonando il TFM in azienda viene dedotto con un conseguente risparmio del 24% di aliquota IRES che sarà poi pagata dall’amministratore (con propria aliquota IRPEF) quando il mandato sarà terminato. Se non possiamo sapere se l'aliquota IRPEF sarà maggiore o minore dell'IRES, certamente possiamo affermare che il differimento delle imposte permette di ottenere un consistente vantaggio finanziario. Infatti, il denaro risparmiato potrà essere reinvestito nel business aziendale.
Esempio
Quantifichiamo quanto sarebbe il risparmio ottenibile dall'azienda che decide di effettuare un versamenteo di 20'000€ all'anno per 5 anni. Ogni anno, a fronte di un accantonamento di 20'000€ si otterrebbe un risparmio sulle imposte di 4'800€, pari al 24% (aliquota IRES) di 20'000€. Nel grafico si è ipotizzato che il rendimento del denaro risparmiato fiscalmente e quindi a disposizione dell'azienda sia pari al 10% (ROI) medio annuo.
Considerando un orizzonte temporale di 20 anni, la proiezione è la seguente:
Al termine dei 20 anni, il risparmio IRES dei primi 5 anni di versamento (pari a 24'000€) ha generato rendimenti di oltre 110'000€, superando l'effettiva spesa sostenuta per l'accantonamento.
Polizza di Assicurazione
Il TFM può essere investito in una polizza di assicurazione a capitalizzazione con erogazione a scadenza del capitale maturato, che avrà come contraente l’azienda e come beneficiario assicurato l’amministratore. Alla cessazione del rapporto la polizza darà diritto ad un capitale costituito in parte dalla somma dei premi versati (parte A) e in parte dal reddito formato con le rivalutazioni annuali (parte B). Questa soluzione va valutata distintamente da quanto sopra descritto in quanto se la creazione del fondo appare sempre e/o spesso opportuna, non è detto che ciò lo sia per la sottoscrizione della polizza.
Vantaggi
La parte A sarà girata al destinatario dell’indennità di fine rapporto (l'amministratore) e sarà soggetta alla tassazione separata [1] prevista per il TFR (Art.16, comma 1).
La parte B è soggetta alla sola ritenuta a titolo di imposta del 12,5%[2] prevista dall’art.6 legge 482/85.
Questa seconda parte può essere riservata al destinatario dell’indennità di fine rapporto (l'amministratore) oppure all’azienda in base a quanto stabilito per delibera dell’assemblea dei soci.
Svantaggi
In caso di sottoscrizione di una polizza per il differimento dell'erogazione del TFM, si andrà incontro ai costi sostenuti verso la Compagnia.
Complessivamente
Non è possibile calcolarli con certezza in quanto molto dipende dal rendimento dell'investimento all'interno della polizza ma possiamo ipotizzare che vantaggi e svantaggi si equivalgono. Dunque, converrà sottoscrivere una polizza qualora si desideri proteggere il TFR rendendolo totalmente insequestrabile, impignorabile e, soprattutto, a prova d'insolvenza.
Per conoscere nel dettaglio tutti i principali aspetti della polizza ti basterà richiedere una consulenza gratuita, fissa un appuntamento con un nostro consulente assicurativo.
Note
[1] Esempio di reddito a tassazione separata percepito nel 2022 di €. 60.000
Reddito complessivo anno 2019 di €. 32.750
Reddito complessivo anno 20201 di €. 31.500
Calcolo della media annuale del reddito del biennio 32.750 + 31.500 = 64.250 : 2 = 32.125
Calcolo dell’aliquota da applicare al reddito a tassazione separata fino a 15.000 euro 23% 3.450
da 15.000 a 28.000 euro 27% 3.510
da 28.000,00 a 32.125,00 38% 1.567,5
L’imposta corrispondente a €. 32.125 è pari a 8.527,5 euro
Calcolo dell’incidenza media 32.125,00 : 8.527,50 = 100 : x = 8.527,50 x 100 = 26,54%
Calcolo dell’imposta 60.000 x 26,54% = 15.924
Se questo denaro fosse stato percepito non a tassazione separata, sarebbe stato soggetto all'aliquota più elevata del proprio scaglione di reddito.
[2] Art. 6, comma 1, della legge n. 482 del 26 settembre 1985
Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione. Resta ferma la disposizione dell'articolo 10, primo comma, lettera l), ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni] (1). [Le imprese di assicurazione devono versare le ritenute di cui al precedente comma alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare annualmente, entro il 30 aprile, la dichiarazione di cui all'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, indicando l'ammontare complessivo dei capitali corrisposti, delle ritenute operate e delle somme alle quali queste sono state commisurate] (1). (Omissis) (2). (1) Comma abrogato dall'art. 16, comma 2-bis, d.lg. 18 febbraio 2000, n. 47, aggiunto dall'art. 12, d.lg. 12 aprile 2001, n. 168, relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001. (2) Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 34, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.