È possibile valutare la tua gestione passata con una buona approssimazione.
Cercare la precisone assoluta, oltre che poco interessante, sarebbe estremanete complicato in quanto spessissimo:
- ci sono diversi flussi d'ingresso e d'uscita che rendono complicato calcolare la differenza di capitale nel periodo prescelto;
- cambia l'asset allocation;
Pertanto, proponiamo un metodo non scientifico ma che può rendere l'idea del risultato:
a) considera l'ultimo anno solare disponibile e pretendi dal tuo intermediario finanziario il Prospetto MIFID [1] che contiene i costi ed i rendimenti del tuo portafoglio;
b) verifica se i costi sono minori o maggiori dell'1%, nel primo caso probabilmente stai lavorando bene mentre nel secondo è probabile che tu possa contenere le tue spese aumentando esponenzialmente le tue performance grazie all'effetto della capitalizzazione composta;
c) verifica il rendimento delle azioni inserite nel tuo portafoglio confrontandola con l'indice mondiale più diversificato che trovi (vedi paragrafo sugli "Indici azionari mondiali"); la differenza è influenzata dalla somma di tutte le scelte della tua gestione (asset allocation, valute, stock picking, timing, prodotti, ecc.) ed esprimerà il risultato positivo o negativo della tua gestione azionaria.
d) confronta il rendimento delle obbligazioni, facendo attenzione a differenziare le valute (vedi paragrafo sugli "Indici obbligazionari").
MIGLIORA LA TUA GESTIONE
Dopo avere valutato la tua gestione, desidererai migliorarla cercando prodotti finanziari più performanti, niente di più sbagliato!
Le performance si realizzano semplicemente seguendo i nostri "Principi guida", grazie ad un asset allocation estremamente semplice costruita con la massima consapevolezza prima con il tuo consulente olistico e poi con quello finanziario.
ERRORI DA EVITARE:
- avere più depositi titoli nella speranza di avere più suggerimenti da più consulenti finanziari, in realtà, perderai solo tempo in quanto nessuno potrà avere presente la tua asset allocation complessiva con il risultato di concentrare la tua attenzione sugli aspetti meno rilevanti (stock picking e market timing) e non su quello fondamentale (asset allocation)
- non esitono prodotti finanziari migliori o peggiori in quanto il problema è comprendere come mixarli e cioè come determinare l'asset allocation complessiva;
- eventualmente al massimo esistono solo prodotti finanziari più o meno costosi;
PERCORSO IDEALE
- analizza il tuo patrimonio complessivo con il tuo consulente e identifica i tuoi bisogni ed i tuoi desideri;
- definisci l'orizzonte temporale dei tuoi investimenti;
- determina la tua asset allocation con la massima consapevolezza possibile e, se ti avanza tempo, studia i misteri della finanza comportamentale e lo strano modo di ragionare della nostra mente.
RICORDATI
- per un investitore non professionale nel 99% dei casi la strategia di stock picking / market timing fa peggio della replica passiva e solo nel 28% dei casi la strategia di stock picking riesce ad offrire un rendimento superiore al titolo di Stato a 1 mese.
- nè tu nè i tuoi consulenti sono Warrent Buffet.
- se impari i segreti della finanza comportamentale non impari solo a gestire il tuo patrimonio finanziario ma ad acquisire la giusta consapevolezza per migliorare la qualità della tua vita.
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[1] La disciplina della trasparenza dei costi ed oneri applicati alla clientela è contenuta nella Direttiva 2014/65/UE (Mifid2). L’art. 24.4 della Direttiva prevede infatti l’obbligo di fornire ai clienti informazioni su tutti i costi ed oneri connessi ai servizi di investimento e agli strumenti finanziari.
“Ai clienti o potenziali clienti sono fornite tempestivamente informazioni appropriate sull’impresa di investimento e i relativi servizi, gli strumenti finanziari e le strategie di investimento proposte, le sedi di esecuzione e tutti i costi e oneri relativi. Tali informazioni comprendono: ……………..
c) le informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi, (esse) devono comprendere informazioni relative sia ai servizi d’investimento che ai servizi accessori, anche sul costo eventuale della consulenza, ove rilevante, sul costo dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e sulle modalità di pagamento da parte di quest’ultimo, includendo anche eventuali pagamenti a terzi.
Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio d’investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi da un rischio di mercato sottostante, devono essere presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell’investimento.”
L’informativa sui costi ed oneri, nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, deve essere parimenti fornita sia ai clienti retail che ai clienti professionali di diritto e su richiesta (Regolamento Delegato 565/2017 della Commissione europea, Articolo 50.1).
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva.
Articolo 50 Informazioni sui costi e gli oneri connessi (Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE) 1. Al fine di fornire ai clienti informazioni su tutti i costi e gli oneri a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento rispettano i requisiti dettagliati di cui ai paragrafi da 2 a 10. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nell'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento che prestano servizi di investimento a clienti professionali hanno il diritto di concordare con tali clienti un'applicazione limitata dei requisiti dettagliati stabiliti nel presente articolo. Non è permesso alle imprese di investimento concordare tali limitazioni quando i servizi prestati sono di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio o quando, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nell'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento che prestano servizi di investimento a controparti qualificate hanno il diritto di concordare un'applicazione limitata dei requisiti dettagliati stabiliti nel presente articolo, ad eccezione del caso in cui, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato e la controparte qualificata intende offrirli ai suoi clienti. 2. Ai fini della comunicazione ex ante ed ex post ai clienti delle informazioni sui costi e gli oneri, le imprese di investimento presentano in forma aggregata quanto segue: a) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dall'impresa di investimento o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente; b) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari. I costi di cui alle lettere a) e b) sono elencati nell'allegato II. Ai fini della lettera a) i pagamenti di terzi ricevuti dalle imprese di investimento in connessione con il servizio di investimento fornito a un cliente sono dettagliati separatamente e i costi e gli oneri aggregati sono sommati ed espressi sia come importo in denaro che come percentuale. 3. Quando una parte dei costi e degli oneri totali deve essere pagata o è espressa in valuta estera, le imprese di investimento forniscono l'indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili. Le imprese di investimento forniscono inoltre informazioni riguardo alle modalità per il pagamento o altra prestazione. 4. In relazione alla comunicazione dei costi e degli oneri relativi ai prodotti che non sono inclusi nel documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) degli OICVM, le imprese di investimento calcolano e comunicano tali costi prendendo contatti, per esempio, con le società di gestione degli OICVM per ottenere le informazioni pertinenti. 5. L'obbligo di fornire in tempo utile una comunicazione completa ex ante delle informazioni sui costi e oneri aggregati relativi allo strumento finanziario e al servizio di investimento o servizio accessorio fornito si applica alle imprese di investimento nelle situazioni seguenti: a) quando l'impresa di investimento raccomanda od offre in vendita degli strumenti finanziari ai clienti; oppure 31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/47 b) quando l'impresa di investimento che presta servizi di investimento è tenuta, ai sensi della legislazione dell'Unione applicabile, a fornire ai clienti un KIID degli OICVM o un documento contenente le informazioni chiave (KID) dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) in relazione agli strumenti di finanziamento pertinenti. 6. Le imprese di investimento che non raccomandano od offrono in vendita uno strumento finanziario al cliente o che non sono tenute a fornirgli un KID/KIID ai sensi della legislazione dell'Unione applicabile informano i clienti di tutti i costi e oneri relativi al servizio di investimento e/o servizio accessorio prestato. 7. Quando più imprese di investimento prestano al cliente servizi di investimento o servizi accessori, ciascuna di esse fornisce informazioni sui costi dei servizi di investimento o servizi accessori da essa prestati. L'impresa di investimento che raccomanda od offre in vendita ai clienti servizi prestati da un'altra impresa presenta i costi e gli oneri dei suoi servizi in forma aggregata con i costi e gli oneri dei servizi prestati dall'altra impresa. L'impresa di investimento che ha indirizzato il cliente ad altre imprese tiene conto dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di altri servizi di investimento o servizi accessori da parte delle altre imprese. 8. Per calcolare ex ante i costi e gli oneri, le imprese di investimento utilizzano costi effettivamente sostenuti come modello per i costi e gli oneri previsti. Qualora non disponga di costi effettivi, l'impresa di investimento esegue stime ragionevoli di tali costi. Le imprese di investimento riesaminano le ipotesi ex ante sulla base dell'esperienza ex post e, laddove necessario, le adeguano. 9. Le imprese di investimento, qualora abbiano raccomandato od offerto in vendita a un cliente uno o più strumenti finanziari o gli abbiano fornito il KID/KIID relativo a tale o tali strumenti finanziari e intrattengano o abbiano intrattenuto un rapporto continuativo con il cliente durante un anno, gli forniscono annualmente informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri relativi sia allo strumento o agli strumenti finanziari che al servizio o ai servizi di investimento e servizi accessori. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata. Le imprese di investimento possono scegliere di fornire tali informazioni aggregate sui costi e gli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari contestualmente alle eventuali relazioni periodiche destinate ai clienti. 10. Le imprese di investimento forniscono ai clienti un'illustrazione che mostri l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione di servizi di investimento. Tale illustrazione è presentata sia ex ante che ex post. Le imprese di investimento provvedono a che l'illustrazione soddisfi i seguenti requisiti: a) l'illustrazione mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività dell'investimento; b) l'illustrazione mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi; c) l'illustrazione è accompagnata da una sua descrizione.