Analizziamo alcuni metodi per proteggere il Patrimonio personale
Comunione legale o separazione dei beni
La comunione dei beni avviene quando tutti i beni acquistati dopo le nozze sono di proprietà di entrambi i coniugi, compresi i debiti.
La separazione dei beni avviene quando ciascuno dei coniugi dispone della proprietà esclusiva dei beni acquistati sia prima che dopo il matrimonio.
Fondo patrimoniale
Oltre ad optare tra comunione legale e separazione dei beni, i coniugi possono costituire un fondo patrimoniale. Con questa convenzione alcuni beni possono essere destinati a far fronte ai bisogni della famiglia: ciò significa che il fondo patrimoniale è un patrimonio destinato ad uno specifico scopo.
Possono essere compresi nel fondo beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito.
Conferire beni nel fondo patrimoniale significa apporre sui beni stessi un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia, senza che sia necessario un trasferimento di proprietà. La proprietà dei beni conferiti può andare ad entrambi i coniugi ovvero ciascun coniuge può restare proprietario esclusivo del bene conferito. La costituzione del fondo patrimoniale può avvenire da parte dei coniugi o da parte di un terzo.
L’amministrazione dei beni [1] costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale: per poter validamente alienare o disporre dei beni del fondo, se non vi sono figli minori, occorre il consenso di entrambi i coniugi; se vi sono figli minori, oltre al consenso dei coniugi, occorre anche l’autorizzazione del giudice.
Il fondo patrimoniale è un patrimonio separato destinato alla garanzia dei creditori della famiglia. Dunque, qualora il creditore sappia che il debito non ha nulla a che vedere con i bisogni della famiglia, non potrà soddisfarsi sui beni del fondo.
La cessazione del fondo patrimoniale avviene per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dunque, in caso di separazione ma non di divorzio il fondo resiste all'aggressione dei creditori. In caso di divorzio, se vi sono figli minori, il fondo patrimoniale perdura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo nato.
Holding di famiglia
Oltre ad essere uno strumento di pianificazione fiscale e per favorire il passaggio generazionale, la holding viene utilizzata come strumento per la conservazione del patrimonio in quanto gli eredi possono attingere direttamente dal capitale della holding senza compromettere la continuità aziendale delle operative.
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Diritto di abitazione
Il titolare di un'immobile può realizzare parte del suo valore vendendo la nuda proprietà e tenendo l'usufrutto ovvero il diritto d'abitazione.
L'usufrutto è un diritto reale che consente all'usufruttuario di godere e disporre della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare, compresi i frutti, con l'obbligo di non mutare la destinazione economica.
Viceversa, Il diritto di abitazione è un diritto reale che conferisce al beneficiario la possibilità di abitare presso un bene immobile di proprietà di un altro soggetto per un determinato periodo di tempo. Chi è titolare di un diritto di abitazione può fare entrare in casa, per viverci stabilmente, solamente il coniuge, i figli, o un convivente stabile. Inoltre, può utilizzare il bene esclusivamente per determinati bisogni. Non si tratta di un limite quantitativo, ma qualitativo, cioè riferito all'utilizzo della casa.
Conseguentemente, se hai venduto la nuda proprietà ma intendi riservarti la possibilità di realizzare del denaro per pagarti la casa di riposo ovvero per trasferirti alle Canarie, ti conviene mantenere l'usufrutto.
Viceversa, se hai venduto la nuda proprietà ma temi che qualche creditore aggredisca il tuo usufrutto, ti conviene mantenere il diritto d'abitazione che non è nè pignorabile né ipotecabile.
Contratto fiduciario
Secondo questo accordo il fiduciante aliena un diritto o un bene al fiduciario, solo se questo verrà utilizzato secondo quanto stabilito dal contratto stesso. Dopo averlo gestito per il tempo stabilito dalle parti, il fiduciario deve restituirlo al fiduciante o alienarlo ad un terzo.
Questa strategia rappresenta una barriera spesso efficace rispetto al possibile attacco da parte di creditori.
E' opportuno accompagnare il contratto fiduciario con una procura che consenta di disposrre dei beni anche senza la collaborazione del fiduciario. Fai attenzione che la procura è sempre revocabile.
Vincoli di destinazione
Puoi porre un vincolo su alcuni beni per la realizzazione di uno scopo preciso. Questo scopo deve essere meritevole di tutela. Può interessare solo beni immobili o mobili registrati.
Trust
Istituto giuridico che consente al disponente di separare i propri beni e destinarli, per perseguire specifici interessi, in favore di alcuni beneficiari oppure per raggiungere uno scopo determinato. Il trust viene affidato ad un gestore che ha il compito di amministrare i beni nell’interesse dei beneficiari.
Il trust costituisce una risposta soddisfacente per proteggere una parte dei tuoi beni al fine di garantire risorse finanziarie ai tuoi figli o ad altri beneficiari scelti in totale libertà che possono essere cambiati dal disponente in qualsiasi momento.
Patto di famiglia
È un contratto realizzato a titolo gratuito inter vivos stipulato da un imprenditore con i propri discendenti, i quali prendono il nome di legittimari.
Lo scopo per cui viene ammesso il patto di famiglia è quello di dare la possibilità all’imprenditore di trasferire l’azienda in capo ai discendenti quando ancora si trova in vita. Consente il passaggio generazionale senza che l’azienda corra il rischio di disgregarsi o di essere gestita malamente.
[1] Le quote di società a responsabilità limitata possono rientrare nei beni mobili registrati e, quindi, far parte dei beni vincolabili in un fondo patrimoniale. Questo poichè il sistema di circolazione delle partecipazioni in società a responsabilità limitata, richiedendo il deposito nel Registro delle imprese delle cessioni di quote, consente di dare pubblicità al vincolo di destinazione.
[2] Art. 1923 Codice Civile: “ Le somme dovute dall’assicuratore, in relazione ad una assicurazione sulla vita, al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.”