Gli amministratori, i sindaci, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali sono personalmente responsabili dei danni causati in relazione all’incarico svolto per conto dell’azienda e sono tenuti a risponderne illimitatamente con il proprio patrimonio personale[1]. L’intero consiglio di amministrazione è soggetto a responsabilità solidale.
La responsabilità degli amministratori e dei sindaci richiama esplicitamente la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e delle specifiche competenze ed ha portata maggiore rispetto alla diligenza del mandatario o del buon padre di famiglia. Si tratta di una responsabilità di natura contrattuale, che rende consigliabile la ricerca di coperture assicurative in grado di salvaguardare il patrimonio personale degli amministratori.
La polizza D&O (Directors & Officers) è la polizza di responsabilità civile degli organi di Gestione e Controllo della società. A fronte delle crescenti responsabilità che gravano sulle figure apicali delle società, la sicurezza offerta da una Polizza D&O permette anche alle Piccole e Medie Imprese di tutelare il patrimonio personale di amministratori, direttori e procuratori nei casi in cui vengano coinvolti in un eventuale risarcimento danni.
La polizza D&O è contratta dall’azienda e può assicurare:
– il Presidente ed il Vice-Presidente
– i Consiglieri d’Amministrazione
– gli Amministratori di fatto
– i Dirigenti ed i Sindaci
– i membri del Consiglio di Sorveglianza
Sono tutelati anche i Membri dell’Organismo speciale di vigilanza (D.Lgs. 231/01), il Responsabile della sicurezza (D.Lgs. 81/08), il Responsabile del trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03), il Data Protection Officer (Reg Europeo UE /2016 /796), il membro dell’internal audit, il Risk Manager e il Shadow – Director (l’Amministratore occulto).
Viene inoltre tutelato: ogni dipendente della Società che eserciti funzioni manageriali o di supervisione o rivesta una Carica Direttiva esterna, chi compie un atto dannoso relativo ad una funzione assicurata, ad esempio in relazione ad un sinistro di lavoro, o nel quale il dipendente è co-imputato, o ancora per un sinistro nel quale si contesti a tale dipendente di essere responsabile quale amministratore di fatto di una Società.
I fatti coperti dalla polizza sono i seguenti:
- atti illeciti, violazioni colpose di norme, leggi e regolamenti o di doveri, compresa la mancata o insufficiente vigilanza;
- violazione dello statuto, dell’atto costitutivo, delle deliberazioni assembleari;
- malagestio, imprudenze, negligenze, compresa la colpa grave;
La D&O offre il risarcimento dei danni e delle spese legali relative alle richieste di risarcimento avanzate a carico della società.
Prevede inoltre la garanzia Postuma, in caso di mancato rinnovo della polizza e anche l'estensione del tempo secondo l'impostazione "claims made", che copre i fatti commessi in qualunque tempo, senza alcun limite retroattivo.
[1] Possono avviare richieste risarcitorie nei confronti degli amministratori i seguenti soggetti:
- la società: può agire contro l'amministratore per l'inadempimento degli obblighi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo;
- i creditori sociali e le società di appartenenza: per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale;
- i soci: sono legittimati ad esercitare l’azione sociale o individuale di responsabilità qualora siano direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori;
- i terzi: direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori;
- i dipendenti o i sindacati: per discriminazioni in genere, licenziamenti ingiustificati, violazioni di accordi sindacali;
- i concorrenti: per concorrenza sleale e violazione delle norme antitrust;
- le associazioni di consumatori a tutela degli interessi collettivi: per violazioni di norme sulla pubblicità o sicurezza prodotti;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori o straordinari: in caso di fallimento, liquidazione coatta, amministrativa o straordinaria;