La società che si assicura per la responsabilità civile tutela il suo patrimonio dalle possibili richieste di risarcimento da parte dei terzi. Per le società di persone una polizza di RC ben fatta permette di tutelare indirettamente anche il patrimonio personale dei soci.
È sbagliato dire che una polizza di RC paga quando qualcuno si fa male/protegge i terzi per i danni da loro subiti/assicura i danni alle cose di terzi... l'assicurato infatti NON è il terzo!
L'assicurato è colui che stipula una polizza di RC a tutela del suo patrimonio, cioè per evitare di dover pagare di tasca propria un risarcimento per danni subiti da un terzo.
Nelle società di persone i soci rispondono personalmente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Ciò significa che dove non arriva la copertura della polizza, sottoscritta dalla società, saranno i soci a risponderne con il loro patrimonio personale.
Nelle società di capitali per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. I soci non rispondono oltre il capitale conferito.
Polizza RCT
L'oggetto delle polizze Responsabilità Civile Terzi è il seguente:
"La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge1, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi2, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose3, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione4. L'assicurazione vale anche per la responsabilità che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere."
1 si tratta di RC extracontrattuale, responsabilità derivante dalla violazione di norme di legge
2 sono compresi i danni con colpa o colpa grave, è escluso il dolo ad eccezione per le persone per le quali si debba rispondere (esempio: dipendenti)
3 sono coperti i danni materiali e diretti e i danni da lesioni a persone (sono esclusi i danni patrimoniali, danno di immagine, interruzione attività di terzi...)
4 la polizza non assicura tutte le responsabilità che ricadono sull'azienda e tutte le attività svolte ma vengono assicurate solo quelle descritte ed elencate in polizza. Da qui l'importanza di descrivere in modo dettagliato e veritiero il rischio dell'azienda. Se quanto dichiarato non corrisponde alla realtà la Compagnia non ne risponde
Polizza RCO
L'oggetto delle polizze Responsabilità Civile prestatori d'Opera è il seguente:
"La Compagnia si obbliga, entro i limiti del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile:
1- per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti;
2- per danni non rientranti nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dai quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%
Dall'assicurazione RCO sono escluse le malattie professionali."
Per l'azienda questa copertura è fondamentale in quanto, il dipendente in seguito di un infortunio, riceverà un rimborso da parte dell'INAIL ma potrà anche chiedere al datore di lavoro il danno differenziale (quanto gli spettava in termini di danni civilistici).
Le malattie professionali (tabellatte dall'INAIL e non), escluse dalla polizza RCO, possono essere ricomprese con clausola a parte. Si tratta di un rischio molto raro ma dall'alta severità dal quale è necessario proteggersi con un'assicurazione.
Nella RCO può essere inoltre inclusa la RC datoriale che copre dalle richieste di risarcimento per lesioni non fisiche (come ad esempio il mobbing) avanzate dai lavoratori subordinati.
Polizza RC prodotti
Per prodotto si intende qualsiasi bene mobile o componente anche se inserito in altro bene mobile o immobile; è compresa anche l'elettricità, i prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e della caccia, compresi quelli usati.
La polizza RC prodotti NON copre la responsabilità contrattuale cioè la mancata performance del prodotto.
La responsabilità coperta dalla polizza è quella di natura extra-contrattuale cioè se il difetto del prodotto causa lesioni a persone o danni a cose. La colpa del produttore, però, è solo presunta. Il danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni deve dimostrare il difetto, la colpa del produttore, il danno e il nesso di causalità tra difetto e danno. Se si tratta di un consumatore quest'ultimo deve solo dimostrare il difetto del prodotto e il nesso di causalità con il danno.
Se il prodotto difettoso ha provocato la morte/lesioni gravi o gravissime o ci sia il fondato sospetto che possa provocarne oppure deve essere ritirato dal mercato per ordine di una Autorità, la Compagnia indennizza, se incluse in polizza, le spese di: ritiro prodotti diretto o indiretto, le spese di distruzione, smaltimento e comunicazione al pubblico, nei limiti della somma assicurata, dedotte le franchigie/scoperti (garanzia ritiro prodotti).
La garanzia detta TAMPERING è operativa se si verificano le circostanze per le quali è operativa la garanzia ritiro prodotti e copre le spese di ritiro dal mercato dei prodotti assicurati che hanno subito una contaminazione/alterazione dolosa o in alternativa, le spese di distruzione del prodotto se ordinato dall’Autorità o se più convenienti del ritiro. La garanzia include solitamente rimborsi per: le spese di comunicazione, i danni indiretti (per esempio ricerca dei prodotti difettosi nel mercato), la riabilitazione del prodotto sul mercato.
Danno ambientale
La direttiva comunitaria DC 2004/35, D.lgs. nr. 152/2006 ha introdotto il principio che chi inquina paga. Per inquinamento si intende "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore […], di agenti fisici o chimici nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali oppure danni […] all’ambiente […]".
Il danno è valutato in base:
- al pregiudizio arrecato all'ambiente;
- al costo necessario per il reintegro;
Le aziende potrebbero essere esposte a questo rischio per:
- fattori intrinseci: pericolosità delle sostanze impiegate e delle tecniche di lavorazione e stoccaggio, obsolescenza degli impianti...;
- fattori estrinseci: ubicazione degli impianti produttivi, aspetti geologici circostanti e/o atmosferici
Scheda di analisi dei rischi di Responsabilità Civile
RCO (PRESTATORI D'OPERA)
Tipologia di attività svolta: ................................................................................... Nr dipendenti: ...............
Massimale richiesto: € .................................. Limite singolo dipendente: € ..................................
GARANZIE AGGIUNTIVE:
□ Malattie professionali □ Rivalse Inps □ Buona fede Inail □ Estensione territoriale
□ Estensione definizione di prestatori di lavoro □ Azzeramento franchigia
□ Retroattività per nr. ................. anni
RC TERZI
Massimale richiesto: € .............................
□ Cessione di lavori in subappalto per il .................% □ Estensione alla RC del subappaltatore
LAVORI PRESSO TERZI:
□ Installazione, montaggio, assistenza □ carico, scarico e movimentazione merci □ impianti sotterranei
□ .......................................................................
POSTUMA:
□ Generica □ Per impiantisti (D.M.37/2008) □ Per riparazione veicoli □ Veicoli in consegna, caduta dal ponte, movimentazione
VALIDITÀ TERRITORIALE: □ Europa □ Mondo
GARANZIE AGGIUNTIVE:
□ Danni a veicoli di terzi □ RC personale dipendenti/dirigenti □ Ricorso terzi da Incendio □ Cose in custodia
□ Inquinamento accidentale □ Interruz.attività di terzi □ Rc committenza lavori □ Rc datoriale
RC PRODOTTI
Prodotti da assicurare: ..................................................................................................... Massimale: € ...............................
Volume d'affari: □ Europa € ............................. □ Usa-Canada-Messico € .............................
□ Resto del mondo € .............................
□ Danni al prodotto finito □ Inquinamento accidentale □ Interruzione attività terzi □ Danni dovuti a installazione □ Danni patrimoniali
□ Retroattività per nr. ................. anni
□ Ritiro prodotti difettosi dal mercato □ Ritiro prodotti contaminati
RC DANNI AMBIENTALI
L'attività svolta rientra tra le attività pericolose elencate nel 3° allegato Direttiva Europea 2004/35? SI / NO
Con cosa confina l'azienda? ..........................................................................................................................
Ci sono coperture in amianto? SI / NO
LAVORAZIONI SVOLTE:
□ Verniciatura o chimiche □ A caldo o in pressione □ Plastiche gomme, prodotti combustibili
□ Emissione fumi/polveri □ Stoccaggio rifiuti/prodotti inquinanti □ Scarico reflui
□ Movimentazione: solventi, oli, liquidi/gas infiammabili, sostanze tossiche...