L'art. 2740 del Codice Civile dispone che "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge".
Il trust
Ci sono situazioni in cui potresti avere la necessità di affidare a terzi alcuni beni (mobili, immobili e/o diritti) ma senza perderne la proprietà o il godimento. Ipotizziamo il caso di un consulente e/o di un imprenditore che svolga un’attività molto rischiosa, di un medico o un imprenditore o un broker che intenda proteggere il proprio patrimonio dall’aggressione di terzi. Con il trust è possibile segregare il patrimonio, ovvero creare un patrimonio separato rispetto agli altri beni del disponente così che i creditori personali non potranno rivalersi sui beni in trust.
Con il trust, recepito nel nostro ordinamento con la ratifica della convenzione dell'Aja del 1985 ex legge 364/89, il soggetto disponente (settlor) si spossessa con atto notarile di uno o più beni trasferendoli al trustee (che potrebbe essere lo stesso disponente) affinché vengano amministrati nell’interesse di un terzo beneficiario o per uno specifico fine secondo le indicazioni precisate nell’atto costitutivo.
Dunque con il trust il trustee diventa titolare della piena proprietà dei beni (gravati da un vincolo di destinazione) mentre il beneficiario vanterà un diritto di credito nei confronti del trustee. Talvolta il disponente nomina un guardiano (guardian) per controllare l’operato del trustee. Per quanto concerne l'aspetto fiscale va applicata l’imposta di donazione.
Il fondo patrimoniale
Disciplinato dall'art. 167 del c.c., è un istituto creato per tutelare i bisogni della famiglia, viene costituito durante il matrimonio dai coniugi o da un terzo soggetto e decade a seguito della morte di uno dei coniugi, per divorzio o annullamento del matrimonio.
L'effetto è quello di separare dal patrimonio personale dei coniugi i beni conferiti nel fondo patrimoniale, con la conseguenza di proteggere questi beni dall'aggressione dei creditori professionali e/o imprenditoriali dei coniugi qualora siano diversi dai creditori della famiglia.
Possono essere conferiti beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito attraverso un atto pubblico che verrà poi annotato a margine dell'atto di matrimonio ed eventualmente trascritto nei Registri Immobiliari.
Il vincolo di destinazione
Disciplinato dall'art. 2645 ter c.c. viene costituito con atto pubblico al fine di proteggere un soggetto meritevole di tutela quale, ad esempio, un disabile o un ente morale. Il vincolo dura al massimo 90 anni in relazione alla vita del beneficiario.
Il contratto di affidamento fiduciario
Disciplinato dall’art. 2645-ter c.c. questo contratto intende «favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità» (art. 1, comma 1, legge n. 112/2016). È essenziale che i “fondi speciali” costituiti dal contratto di affidamento fiduciario siano sottoposti a vincolo di destinazione. [1]
Le polizze assicurative e i fondi pensione
Anche questi prodotti hanno il vantaggio di rendere il capitale conferito non aggredibile dai creditori.
BOZZA ACCORDO FIDUCIARIO
Con la presente scrittura da valere nel miglior modo e forma di Legge, tra i signori:
- ______________, nata/o a _______________ (__) il ____________, residente in _________________ (__), Via _____________________________, C.F. __________________________, di seguito chiamato “FIDUCIANTE”;
- ______________, nata/o a _______________ (__) il ____________, residente in _________________ (__), Via _____________________________, C.F. __________________________,, di seguito chiamato “FIDUCIARIO”;
premesso:
- che il FIDUCIANTE _________________è titolare di n. _______ quote del valore nominale di Euro ____ (in lettere _________) cadauna, per il complessivo valore nominale di Euro _________ (in lettere_______________) della Società “___________” con sede legale in ___________________ (____), Via ______________, capitale sociale di Euro ________, Codice Fiscale / P.IVA n. _____________________, iscritta al Registro delle Imprese di ________ numero Rea ____________, di seguito brevemente indicata come “SOCIETA’”;
- che n. ______ (in lettere_____________) quote della predetta partecipazione, per il valore nominale complessivo di Euro ______________ (in lettere __________), sono fiduciariamente intestate al signor ______________ sin dalla costituzione della Società stessa;
- che le Parti intendono con il presente atto regolare il rapporto fiduciario fra loro instaurato;
tutto ciò premesso:
- Le Parti riconoscono con la presente scrittura che:
- le predette n. _______ (in lettere ______) quote formalmente intestate al fiduciario sopra menzionato, sono di esclusiva proprietà del FIDUCIANTE signor _________________ e sono intestate al signor _________________ a titolo meramente fiduciario;
- la somma di Euro ______________ (in lettere _______________) sottoscritta e versata è stata interamente versata dal FIDUCIANTE restando pertanto, la predetta caratura di partecipazione della società, di proprietà dello stesso fiduciante signor ___________;
- Il FIDUCIARIO si impegna a trasferire al signor _____________, a sua semplice richiesta, le suindicate quote del valore nominale complessivo di Euro _____________ (in lettere ____________) della Società “_______________”.
E’ fatto quindi assoluto divieto al fiduciario di trasferire a terzi dette n. __________ (in lettere ________) quote del capitale sociale della Società senza previo consenso del fiduciante;
- Gli eventuali utili distribuiti dalla Società per tutto il periodo di intestazione fiduciaria saranno riconosciuti al Fiduciante signor ________________;
- Le Parti, di comune accordo, concordano che un originale della presente scrittura venga consegnata presso la sede della LEADERS in Bergamo via G. Paglia n.21/B.
Letto, trova conforme alle volontà espresse, viene sottoscritto in segno di conferma ed accettazione dalle parti.
_________________, lì ________________
IL FIDUCIANTE IL FIDUCIARIO
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