Il dipendente che aderisce alla Previdenza Complementare (ed in particolare al Fondo Negoziale per la convenienza evidenziata nel paragrafo precedente) può trasferire, oltre alla quota di TFR maturata nell'anno, anche il Fondo TFR maturato in azienda.
Con la Legge Finanziaria 2008 è stata sancita in modo esplicito la possibilità per i lavoratori di versare il TFR già maturato in azienda a una forma pensionistica integrativa. Il conferimento del TFR pregresso è possibile solo attraverso un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro che acconsente al versamento delle quote al fondo pensione.
Per le aziende con almeno 50 addetti, che versano il TFR al Fondo Tesoreria Inps, è possibile far confluire al fondo pensione solamente le quote accantonate prima del 2007. L’Inps si è pronunciato con messaggio n. 413/2020, escludendo categoricamente che il TFR lasciato in azienda e confluito nel Fondo di Tesoreria possa essere versato a previdenza complementare.
Aspetti fiscali
Il versamento delle quote di TFR alle forme di previdenza complementare avviene in neutralità d’imposta, ai sensi dell'articolo 19 comma 4 del TUIR, secondo il quale non si considerano anticipazioni le somme destinate alle forme pensionistiche complementari. Solo al momento della liquidazione da parte del fondo pensione le prestazioni vengono assoggettate a tassazione:
- per le quote maturate dopo il 1° gennaio 2007 si applica un’aliquota tra il 15% e il 9% (al posto della tassazione separata con aliquota minima 23%)
- TFR maturato fino al 2006 è soggetto a tassazione separata con aliquota minima del 23% [1]
A chi conviene
L’istituto del versamento del TFR pregresso al fondo pensione rappresenta un’importante possibilità di finanziamento aggiuntivo della posizione di previdenza complementare per tutti i lavoratori aderenti che hanno precedentemente maturato il TFR in azienda.
In particolare, grazie al versamento in neutralità d’imposta, è offerta una valida alternativa alla contribuzione volontaria eccedente il plafond di deducibilità, soprattutto per quei soggetti che – pur vicini alla data del pensionamento – non hanno ancora provveduto a crearsi un solido e congruo strumento di previdenza complementare. L’opportunità potrebbe, quindi, essere colta da coloro che, fino a oggi, sono stati sprovvisti di forme di previdenza complementare.
Riepilogando, i passaggi che il dipendente deve svolgere per l'adesione alla previdenza complementare sono i seguenti:
- adesione al Fondo di categoria (modulo di adesione da compilare e scaricare) [2]
- compilazione modulo TFR2 con il quale si comunica all'azienda il cambiamento di destinazione del TFR (dall'azienda alla previdenza complementare)
- se presente il Fondo TFR in azienda: accordo con il datore di lavoro per il trasferimento del fondo pregresso dall'azienda alla previdenza complementare e compilazione modulo per il trasferimento al Fondo di previdenza complementare [3]
[1] Solo in caso di RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) anche il TFR maturato prima del 31 dicembre 2006 sarà assoggettato al regime fiscale del 15-9%.
[2] Modulo di adesione (cliccando sul fondo di categoria a cui si intende prender parte si viene indirizzati al modulo di adesione) dei principali fondi negoziali:
- Alifond: per i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini
- Byblos: per i lavoratori delle aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, delle aziende grafiche e affini, e delle aziende editoriali
- Cometa: per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, dell'installazione di impianti e dei settori affini
- Fon.Te. per i dipendenti del settore terziario (commercio, turismo e servizi)
- Fonchim: per i lavoratori dell'industria chimica e farmaceutica e dei settori affini
- Fondenergia: per i lavoratori del settore energia
- Previambiente: per i lavoratori del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini
- Previmoda: per i lavoratori dell'industria tessile, abbigliamento e calzature
- Prevedi: per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane ed affini
- Telemaco: per i lavoratori delle aziende di telecomunicazioni
[3] Modulo per il trasferimento del TFR pregresso: