Articolo 51 TUIR
Comma 1
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
Comma 2
In deroga al principio di onnicomprensività, elenca tassativamente le somme e i valori che, a certe condizioni, non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito di lavoro dipendente o che concorrono a formarlo in base a regole particolari.
Non concorrono a formare il reddito:
a) Contributi di assistenza sanitaria
b) erogazioni liberali in occasioni di festività
c) buoni pasto e mense
d) Servizi di trasporto collettivo
d bis) Trasporto pubblico
f) Opere e servizi di utilità sociale con finalità di educazione, istruzione,ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto
f-bis) Servizi di educazione e istruzione
f-ter) Servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti
f-quater) Contributi e premi per rischio di non autosufficienza e gravi patologie
h) Contributi a favore della previdenza complementare
Comma 3
Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Articolo 100 TUIR, comma 1
Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.