I titoli di Stato o equiparati sono esenti dall'imposta di successione (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 12), indipendentemente dal loro valore e dal soggetto che li riceve in eredità.
Oltre ai titoli del debito pubblico italiano (Bot, Btp, Cct, nelle loro varie forme), l’esenzione si applica ai titoli del risparmio postale (che sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato) e ai titoli di Stato emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Sono inoltre equiparati ai titoli di Stato i titoli emessi da enti o organismi internazionali (Bei, Bers, Birs).
L’esenzione si applica anche ai fondi di investimento (o altri strumenti finanziari) il cui patrimonio comprende titoli di Stato (o equiparati), per una quota corrispondente alla percentuale del loro patrimonio che risulta investita in questi titoli. A tal fine la società di gestione rilascia agli eredi una lettera da allegare alla dichiarazione di successione.
Dunque, investire in titoli di Stato o equiparati può ridurre il carico fiscale in capo agli eredi al momento della successione; utile quando non è prevista l’applicazione di una franchigia, per i soggetti diversi dal coniuge, dai figli e dai fratelli o sorelle, ovvero quando il patrimonio supera la franchigia prevista dalla legge.
I titoli di Stato sono comunque tassati in caso di donazione.