Le aliquote e le franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni e donazioni sono state previste dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.
In particolare, vengono applicate le aliquote:
- del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
- del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
- del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
- dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.
Irrilevanti per la franchigia le donazioni del defunto (sentenza 157/2/2022)
In coerenza con una consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto del tutto abrogato il cumulo del valore attualizzato del donatum (donazioni in vita) con il relictum (massa ereditaria), la Commissione tributaria provinciale di Firenze qualifica come irrilevanti, ai fini della franchigia di esenzione dell’imposta sulle successioni, le donazioni del defunto.
Quanto sopra in ottemperanza ai principi espressi dalla Cassazione con le sentenze 2273/2020 e 10255/2020.
L’orientamento dovrebbe indurre l’Agenzia ad abbandonare i contenziosi precedentemente instaurati.
Dunque, l'imposta di successione non è - al momento e per i più - un problema.