Le scelte effettate in sede di matrimonio sono determiananti per impostare una futura successione.
Comunione e separazione dei beni
Con la comunione dei beni, i beni acquistati durante il matrimonio saranno di entrambi i coniugi, mentre, nel caso della separazione dei beni, i beni acquistati saranno solo del coniuge intestatario del bene.
I beni acquistati prima del matrimonio e/o durante la convivenza restano di esclusiva di ciascun coniuge.
Ti suggeriamo la separazione dei beni, che non ha alcuno svantaggio, in quanto non va intesa come una mancanza di fiducia ma un meccanismo per evitare problemi; ad esempio, se un coniuge contrae debiti, potrai tutelare comunque il tuo patrimonio. Inoltre, nonostante la scelta della separazione dei beni, puoi decidere comunque di acquistare un bene durante il matrimonio e di cointestartelo.
Nonostante la separazione dei beni, in caso di separazione e/o divorzio non addebitabile al coniuge, quest’ultimo avrà diritto all’assegno di mantenimento in relazione al reddito ed al patrimonio dei due coniugi.
Accordi prematrimoniali
In Italia sono nulli in quanto contrastano sia con l’art. 160 cc (gli sposi non possono derogare ai diritti e ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio) che con il principio dell’indisponibilità dei diritti nascenti dal matrimonio. Pertanto, l’assegno divorzile, che ha natura assistenziale, non può essere messo in discussione.