È un atto pubblico, mortis causa, con il quale il testatore dispone del suo patrimonio per quando cesserà di vivere. Deve essere ricevuto dal notaio alla presenza di almeno due testimoni.
Si tratta di una forma testamentaria più complessa del testamento olografo, per via della pubblicità delle forme, nonché per l’obbligatoria presenza di almeno due testimoni durante la ricezione delle volontà da parte del pubblico ufficiale.
La pubblicità del testamento serve a conferire all’atto una forma pregnante di certezza, in quanto la provenienza del documento, le dichiarazioni di volontà rese dal testatore, la sottoscrizione e la data fanno piena prova sino a querela di falso. Inoltre, la conservazione da parte del notaio mette al riparo il testatore e gli eredi da possibili alterazioni o dalla distruzione del documento. A fronte di ciò, il testamento pubblico presenta lo svantaggio della totale assenza di segretezza e della gravosità delle spese.
Contrariamente alle altre forme testamentarie, il testamento pubblico può essere utilizzato da chiunque, non sussistendo le medesime preclusioni esistenti per il testamento olografo (che non può essere redatto da chi non è in grado di scrivere) e per il testamento segreto (che non può essere utilizzato da chi non è in grado di leggere).