È una delle forme ordinarie di testamento. Si tratta di un atto complesso formato dalla scheda testamentaria, che riveste la forma della scrittura privata e dall’atto di ricezione da parte del notaio che, viceversa, è un atto pubblico.
Condivide con il testamento olografo la segretezza del contenuto, poiché il notaio ricevente non è tenuto a comunicare il contenuto dell’atto nemmeno all’archivio notarile, potendo così celare il contenuto dello stesso ai terzi. Contrariamente al testamento olografo, tuttavia, è pubblica la circostanza che il testatore abbia rilasciato dichiarazioni riguardanti le sue volontà per quando cesserà di vivere.
Come per il testamento pubblico, il testamento segreto ha le caratteristiche di intangibilità dell’atto e di certezza della data.
La redazione della scheda testamentaria può essere effettuata dal testatore o da un terzo, anche mediante ausilio meccanico, a condizione che essa sia redatta in una lingua comprensibile dal testatore. Se è redatto dal testatore di pugno, per la sua validità è sufficiente la sottoscrizione in calce all’atto. Viceversa, se è redatto da un terzo o mediante mezzi meccanici, è necessaria la sottoscrizione di ogni mezzo foglio, oltre alla sottoscrizione in calce.
Il testamento segreto non può essere rilasciato da chi non è capace di leggere, poiché in tal caso il testatore non potrebbe rendersi conto delle disposizioni che ha rilasciato.