La polizza infortuni copre l’inabilità temporanea, l’invalidità permanente o la morte qualora tali eventi siano la conseguenza diretta ed esclusiva di altro evento l’infortunio che deve essere necessariamente presentarsi come:
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fortuito ossia non prevedibile e inevitabile
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violento ed esterno all’organismo, tale da provocare lesioni fisiche.
L’infortunio si distingue dalla malattia che, anche se improvvisa (es. infarto), consiste in un’alterazione interna all’organismo, che non dipende da un evento esterno, e che si realizza con un peggioramento dello stato di salute.
Importante è comprendere chi assicurare all’interno del nucleo familiare. Di regola risulta opportuno garantire la persona che produce reddito.
Si può decidere di assicurarsi per inabilità temporanea, limitatamente al periodo di ripresa dalle conseguenze dell’infortunio e per inabilità permanente[1], ossia la diminuzione della capacità fisica permanente a seguito dell’infortunio.
Qualora tu sia lavoratore dipendente, ti suggeriamo di assicurarti solo contro l’invalidità permanente e la morte, al contrario, qualora tu sia lavoratore autonomo sarebbe opportuno coprire anche l’inabilità temporanea (l’assenza dal lavoro anche per un breve periodo potrebbe avere ripercussioni nefaste sull’attività lavorativa al contrario del dipendente che continua a percepire lo stipendio anche durante la malattia).
Occorre poi stabilire se tu intenda proteggerti sia per rischi professionali che extraprofessionali. In caso di lavoro dipendente si suggerisce solo la seconda opzione perché i primi sono coperti dall’Inail, entrambi invece nel caso di lavoro autonomo.
Nel caso di inabilità temporanea, il risarcimento consiste in una diaria giornaliera pattuita al momento della sottoscrizione del contratto (di regola è opportuno non stare sotto £ 60), in caso di invalidità permanente viene fissata una percentuale di invalidità in base a tabelle Inail o Ania, la prima è più vantaggiosa.
In caso di invalidità, la Compagnia erogherà la prestazione solo se l’evento si verifica durante il periodo di versamento del premio.
L’indennizzo in caso di morte verrà corrisposto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell’infortunio un pagamento ai beneficiari che hai designato al momento della stipula del contratto. Oppure, in mancanza di designazione, la somma verrà divisa in parti eguali fra gli eredi legittimi.
Ai fini fiscali occorre precisare che la polizza infortuni gode della detrazione fiscale pari al 19% del premio pagato, fino ad un massimo di € 530 al quale corrisponde un risparmio massimo di imposta di € 100,70 (19% di € 530), soglia elevata a € 750 per i premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dalla legge 104/1992.
La polizza malattia è priva di tale beneficio fiscale, salvo il caso in cui copra anche il rischio infortuni. In compenso si possono portare in detrazione le spese mediche, per l’importo eccedente € 129,11 (cosiddetta franchigia), sostenute comprese quelle rimborsate[2]. Non puoi detrarre le spese sanitarie che ti vengono rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati da te o dal datore di lavoro a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale. Non puoi usufruire della detrazione se i contributi sono inferiori a 3.615,20 euro, ma se la quota di contributi sanitari versati supera questo limite, puoi indicare proporzionalmente le spese sanitarie rimborsate.[3]
Esistono dei casi particolari al verificarsi dei quali non si può accedere a questi incentivi, come per le polizze sotto forma di fringe benefits[4] (BrokerPro, 2020) da parte del datore di lavoro.
Per maggiori dettagli puoi rivolgerti ai nostri consulenti fiscali specializzati nell’assistenza alle imprese.
[1] Ai fini della detrazione fiscale del premio è necessario che l’invalidità permanente non sia inferiore al 5%
[2] Circolare Agenzia delle Entrate 13/2019
[3] Ad esempio, in caso di contributi versati per 4.500 euro, spese mediche rimborsate per 6.000 euro e spese sostenute 7.000 euro, bisogna prima calcolare in questo modo la percentuale di detraibilità: Percentuale di detraibilità = (4.500 - 3.615,20) x 100 / 4.500 = 19,66%
[4] La normativa prevede dei limiti nella detrazione nella propria dichiarazione dei redditi qualora se ne sia già beneficiato tramite il piano di welfare aziendale.