Il Testamento biologico è stato regolamentato dalla legge 22 dicembre 2017, n 219.
Un cittadino, sottoscrivendo questo tipo di testamento può esercitare il suo diritto all'autodeterminazione, ed esprimere la propria volontà anche in caso di sopravvenuta incapacità, in merito ad esempio alle cure palliative, la terapia del dolore, la sedazione profonda o alle disposizioni sull’utilizzo dei propri organi in caso di morte.
Redigendo le “Disposizioni Anticipate di Trattamento” o per semplicità DAT si può esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, rispetto alla donazione degli organi, rispetto al ricevere/rifiutare un funerale religioso, rispetto al donare il proprio corpo alla scienza.
Le DAT possono essere redatte in forma di:
- scrittura privata da consegnare al comune di residenza
- scrittura privata autenticata da un Notaio
- atto pubblico ricorrendo ad un Notaio
Quanto disposto nelle DAT è sempre revocabile o modificabile utilizzando le stesse formalità con cui erano state redatte.
Si può anche nominare un fiduciario che sostituisca il disponente divenuto incapace, nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria. Il suddetto fiduciario potrà anche disattendere le volontà del disponente solo nel caso in cui:
- esse appaiano palesemente incongrue
- non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente
- siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle DAT.
Il fiduciario può essere revocato e cambiato con le stesse modalità del cambio delle DAT