Detrazioni polizze a premio
Tipo di Polizza | Limite di spesa[1] |
---|---|
Rischio morte, o invalidità permanente non inferiore al 5% | € 530 |
Rischio morte, finalizzata alla tutela delle persone con disabilità grave | € 750 |
Rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (la Compagnia non può recedere dal contratto) | € 1.291,14 |
Per gli oneri detraibili di cui art.15 Tuir (es. spese mediche, università, assicurazioni vita/infortuni) l'Agenzia delle Entrare ha chiarito che l'onere si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, indipendentemente dal famigliare che materialmente esegue il pagamento (risposte ad interpello n.431 e 484 del 2020) [2]. Quindi per le spese detraibili è possibile che l'esecutore del pagamento sia diverso dall'intestatario della spesa.
L’art.1 comma 629 della legge di Bilancio 2020 ha introdotto una revisione sostanziale delle detrazioni fiscali al 19%, che prevede la riduzione progressiva della percentuale di recupero, fino al suo totale azzeramento, in funzione del reddito complessivo del contribuente. Sono state individuate fasce reddituali all’interno delle quali avviene la rimodulazione:
- fino a 120.000€ di reddito, la quota di detraibilità delle spese rimane invariata al 100%;
- da 120.000€ a 240.000€ di reddito, la quota di detraibilità risulta dalla formula 100*(240.000 – reddito percepito)/120.000;
- oltre 240.000€ la quota di detraibilità è pari a 0.
Facciamo un esempio:
reddito complessivo pari a 125.000€: quota di detraibilità pari a: 100*(240.000 - 125.000) / 120.000 = 95,83%
Il contribuente potrà recuperare il 95,83% dell’onere sostenuto, da assoggettare poi alla detrazione del 19%.
Se il contribuente ha pagato una spesa scolastica pari a 500€, la quota detraibile è 479,15€ (95,83%), la detrazione spettante è pari a 91,04€ (19%).
La rimodulazione NON riguarda i seguenti oneri detraibili al 19% quali: spese sanitarie, interessi passivi sui mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale, gli interessi passivi sui mutui agrari, le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili.
Detrazioni Mutua Assistenza
Art. 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Dall' imposta lorda si detrae un importo, pari al 19%, dei contributi associativi versati dai soci delle società di mutuo soccorso operanti in particolari settori (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818) al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro, vecchiaia, ovvero in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.
Limiti di detraibilità
La detrazione è calcolata su un importo non superiore a 1.300€ e al contributo versato per la propria posizione e non è cumulabile con il contributo versato per i familiari, anche se fiscalmente a carico. La detrazione fiscale consentita alle società di mutua assistenza è cumulabile con le detrazioni fiscali consentite con le polizze d'assicurazione a premio.
[1] Fermo restando il limite di spesa ammessa in detrazione per singolo codice:
- la somma degli importi con codice onere "36" e "38" non può superare € 750
- la somma degli importi con codice onere "36","38" e "39" non può superare € 1.291,14
Esempio:
Importo con codice "36" = € 530
Importo con codice "38" = € 500 - ricondotto a € 220 (750 - 530)
Importo con codice "36" = € 530 - ricondotto a € 541 (1.291 - 530 - 220)
Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate, circolare N°7 del 25-06-2021.
[2] Interpello n.431
"OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Tracciabilità dei pagamenti - oneri detraibili Articolo 1, comma 679, della legge 27dicembre 2019, n. 160
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO: L'Istante dichiara di essere titolare presso un istituto di credito di un conto corrente cointestato con la moglie, a firme disgiunte, sul quale è emessa una sola carta di credito intestata al predetto Istante.
Le spese oggetto di detrazione fiscale al 19 per cento vengono sostenute utilizzando tale conto corrente con mezzi di pagamento riconducibili alla persona che effettua la spesa stessa; in particolare, l'Istante utilizza la carta di credito e il coniuge dispone bonifici o emette assegni con la sua firma di traenza. Ciò posto, l'Istante, alla luce della nuova normativa riguardante la tracciabilità dei pagamenti delle spese per le quali si ha diritto alle detrazioni fiscali chiede di sapere se sia possibile utilizzare la carta di credito intestata all'Istante per pagare spese riferite al coniuge senza perdere il diritto alla detrazione, dato che il conto corrente da cui viene effettuato il pagamento è cointestato.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE: L'Istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 «Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241». Il successivo comma 680 della legge di bilancio 2020 prevede che «La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale».
Il citato comma 679, dunque, condiziona la detraibilità, prevista nella misura del 19 per cento, degli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, all'effettuazione del pagamento mediante «versamento bancario o postale» ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento».
L'indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva. Ai fini che qui interessano, atteso che il decreto di attuazione previsto dal citato d.lgs. n. 241 del 1997 non è mai stato emanato, si ritiene, in linea con quanto già precisato con la Risoluzione n.108/E del 3 dicembre 2014, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, che «altri mezzi di pagamento» siano quelli che «garantiscano la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria». Per effetto della deroga recata dal citato comma 680, resta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle appena descritte, senza perdere il diritto alla detrazione, per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Per completezza, si evidenzia che la norma di esclusione fa riferimento alle sole prestazioni sanitarie e, pertanto, i pagamenti per servizi diversi dalle prestazioni sanitarie (ad esempio il servizio di mensa scolastica), ancorché resi da enti pubblici, devono essere effettuati, secondo quanto stabilito dal comma 679 della legge di bilancio 2020. Il nuovo obbligo non modifica in alcun modo, ponendo ulteriori vincoli, i presupposti stabiliti dall'articolo 15 del TUIR o dalle altre norme fiscali ai fini della detraibilità dall'IRPEF degli oneri quale, in particolare, l'effettivo sostenimento degli stessi. Al riguardo, si ritiene che l'onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto. Sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione, per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria, il contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. Tutto ciò premesso, si ritiene che il contribuente istante possa utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, ulteriormente supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto."
Interpello n.484
"OGGETTO: Articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO: L'Istante riferisce di aver effettuato nell'anno 2020, presso una struttura sanitaria privata non in convenzione con il SSN, una prestazione medica a lei erogata (con intestazione della relativa fattura), il cui pagamento è stato effettuato tramite una carta bancomat intestata al figlio. L'Istante riferisce, inoltre, di aver rimborsato in contanti il figlio della spesa sostenuta. Ciò posto l'Istante chiede se il pagamento fatto presso una struttura sanitaria privata non convenzionata con il SSN, ma con strumento tracciabile (POS), seppur intestato ad altra persona, permetta allo stesso di beneficiare della detrazione fiscale del 19 per cento della spesa sanitaria dato che nella fattura, che risulta a lei intestata, è esplicitata la modalità di pagamento utilizzata, dimostrabile anche mediante produzione dell'estratto conto corrente bancario del figlio.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE: L'Istante ritiene che non essendo obbligatorio possedere una carta bancomat, una carta di credito o, comunque, uno strumento di pagamento tracciabile, in considerazione del fatto che, soprattutto molti anziani, non sono avvezzi all'utilizzo di detti strumenti di pagamento ovvero che questi non sono a loro intestati, dovrebbe essere possibile usufruire delle detrazioni previste per legge purché sia possibile dimostrare che le spese sostenute siano state pagate mediante l'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili seppur intestati a persone diverse dall'intestatario del documento fiscale cui spetta la detrazione.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: L'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 «Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241». Il successivo comma 680 della legge di bilancio 2020 prevede che «La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale».
Il citato comma 679, dunque, condiziona la detraibilità, prevista nella misura del 19 per cento, degli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, all'effettuazione del pagamento mediante «versamento bancario o postale» ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento».
L'indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva. Ai fini che qui interessano, atteso che il decreto di attuazione previsto dal citato decreto legislativo n. 241 del 1997 non è mai stato emanato, si ritiene, in linea con quanto già precisato con la risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, che «altri mezzi di pagamento» siano quelli che «garantiscano la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria».
Per effetto della deroga recata dal citato comma 680, resta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle appena descritte, senza perdere il diritto alla detrazione, per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Per completezza, si evidenzia che la norma di esclusione fa riferimento alle sole prestazioni sanitarie e, pertanto, i pagamenti per servizi diversi dalle prestazioni sanitarie (ad esempio il servizio di mensa scolastica), ancorché resi da enti pubblici, devono essere effettuati, secondo quanto stabilito dal comma 679 della legge di bilancio 2020.
Il nuovo obbligo non modifica in alcun modo, ponendo ulteriori vincoli, i presupposti stabiliti dall'articolo 15 del TUIR o dalle altre norme fiscali ai fini della detraibilità dall'IRPEF degli oneri quale, in particolare, l'effettivo sostenimento degli stessi. Al riguardo, si ritiene che l'onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.
Sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione, per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria, il contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
Tutto ciò premesso, si ritiene che il contribuente istante possa utilizzare la carta bancomat intestata al figlio per pagare le spese detraibili a lei riferite, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, supportata dalla dichiarazione dell'Istante che riferisce di aver "rimborsato in contanti la spesa sostenuta" al figlio. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto."