Nelle SOCIETA' DI PERSONE (Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice e Società semplici), in caso di decesso di un socio si applicano:
- l'art.2.284 del cc: “salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi (2289), a meno che non preferiscano sciogliere la società (2272, n.3), ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano…”
- l’art.2289 del cc: "Il pagamento della quota spettante al socio (nel caso specifico agli eredi) deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento” (nel caso specifico il decesso/recesso)”. In difetto, su richiesta di chi vi abbia interesse (eredi o soci) il Presidente della Corte di Appello competente per territorio nomina un “liquidatore” (commercialista o avvocato).
Nel caso in cui l'azienda non sia in grado di liquidare gli eredi si troverebbe nuovi soci non graditi o non operativi, nuove difficoltà decisionali, possibili cambiamenti nelle scelte strategiche e/o operative e importanti ripercussioni operative. La presenza di un’adeguata copertura assicurativa in caso di premorienza di un socio favorisce la successione aziendale e consente all’azienda di superare più agevolmente il passaggio e le problematiche ad esso connesse.
Per questa ragione è opportuno che queste società contraggano una TCM con assicurati i soci stessi.
Fiscalmente la società potrà dedurre il premio dal reddito d’impresa così che, in caso di scomparsa di un socio, la società possa liquidare prontamente gli eredi dello stesso per proseguire nel possesso e nella gestione dell’azienda.
Nelle SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, non c'è quasi mai l'obbligo di liquidare il socio defunto ma spesso sarebbe opportuno prevederlo.
L'esclusione del socio è disciplinata dagli articoli:
- 2473 bis C.C.: "L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale".
- 2473 C.C.: "L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art.2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art.2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società."
Per il legislatore la reciproca fiducia dei soci (c.d. intuitus personae) è stato considerato elemento esenziale per garantire il successo dell'attività nel tempo, tuttavia, non ha indicato in quali ipotesi il socio possa essere escluso dalla società e, nel silenzio della legge, è l’atto costitutivo che dovrà prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa. Inoltre, non avendo espressamente rinviato alle norme in tema di esclusione del socio nelle società di persone, l'ipotesi per giusta causa nelle s.r.l. dovrà fare riferimento al “grave inadempimento ai doveri sociali” ed all' "impossibilità sopravvenuta” del loro adempimento.
L’esclusione del socio potrà avvenire:
- su deliberazione della maggioranza degli altri, qualora sia gravemente inadempiente alle obbligazioni sociali, sia stato dichiarato interdetto o inabilitato, abbia riportato condanna ad una pena che importi interdizione dai pubblici uffici, sia inidoneo a svolgere la propria opera, abbia conferito nella società il godimento di una cosa che sia poi perita per causa non imputabile agli amministratori ed infine si sia obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa che sia poi perita prima che il titolo passasse in capo alla società;
- di diritto, se sia stato dichiarato fallito oppure se un creditore particolare ne abbia chiesto la liquidazione della quota.
***
In tutti questi casi sarà essenziale che un team di professionisti (commercialista, avvocato ed assicuratore) trovino la soluzione giusta per evitare lo stallo dell'attività aziendale anche preoccupandosi di fornire l'azienda delle risorse finanziarie per fare fronte a questa eventualità.