Che cos’è il TFR
Il Trattamento di fine rapporto [1] è una parte della retribuzione annua lorda che viene annualmente accantonata dal datore di lavoro per essere corrisposta al lavoratore dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore ha tempo 6 mesi, a partire dalla data in cui è stato assunto, per decidere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
Se l'azienda ha più di 50 dipendenti nel caso in cui il lavoratore non si esprime sulla scelta, avviene l'iscrizione automatica al Fondo negoziale previsto dal CCNL o dal contratto aziendale. Il lavoratore può in qualsiasi momento decidere di aderire ad un Fondo pensione. Una volta aderito al Fondo pensione non è più possibile ritornare ad accantonare il TFR in azienda, si potrà solamente trasferire quanto accantonato nel Fondo pensione ad un altro Fondo pensione.
TFR in azienda o in un fondo pensione
TFR in azienda
Tassazione: il capitale accantonato, al momento della riscossione, viene tassato con il meccanismo della tassazione separata. Ciò significa che non viene applicata l’aliquota IRPEF dell’anno di incasso, ma una media calcolata sugli ultimi 5 anni. La tassazione minima è pari al 23% e la massima il 43%.
Rivalutazione: il TFR lasciato in azienda viene rivalutato al tasso dell’1,5% + 75% del tasso di inflazione al dicembre dell’anno precedente.
TFR in un fondo pensione
Tassazione [2]: il TFR accantonato in un fondo pensione viene tassato con un regime agevolato. Le prestazioni finali, sia in forma di rendita che di capitale, sono tassate con un’aliquota pari al 15% che si riduce dello 0,30% all’anno per ogni anno di permanenza nel fondo pensione oltre il quindicesimo. Si può arrivare fino ad un’aliquota minima pari al 9%.
Rendimenti: i rendimenti possono variare in relazione al comparto scelto (obbligazionario, misto, azionario) e a seconda dell’andamento dei mercati.
Se il lavoratore ha aderito collettivamente ad un fondo aperto o fondo chiuso (come il Fondo Negoziale) e vi contribuisce per una certa percentuale stabilita dal regolamento del Fondo, il datore di lavoro ha l'obbligo di contribuire al finanziamento dello stesso. La contribuzione del datore di lavoro è definita in base alle condizioni stabilite negli accordi collettivi o negli accordi aziendali che regolano l’adesione del lavoratore al Fondo.[3]
[1] Art. 2120. cc
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonchè in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo' chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.
[2] Esempio tassazione per un lavoratore con Tfr maturato in 35 anni e reddito annuo lordo euro 25.000.
TFR IN AZIENDA TFR IN UN FONDO PENSIONE
TFR annuo | Euro 1.750,00 | Euro 1.750,00 |
Totale TFR | Euro 61.250,00 | Euro 61.250,00 |
Aliquota | 24,14% | 9% |
Imposta | Euro 14.785,75 | Euro 5.512,50 |
TFR netto | Euro 46.464,25 | Euro 55.737,50 |
[3] D.lgs. n. 252/2005 articolo 8 comma 2: "Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti , che aderiscono ai fondi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all’articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d’imposta precedente. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale."