L’esenzione fiscale e contributiva dei buoni pasto è limitata a specifici importi giornalieri determinati dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 51 ed in particolare a:
- euro 4 per i buoni pasto cartacei;
- euro 8 per i buoni pasto elettronici.
Infatti l'art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR disciplina l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente del servizio di mensa o di prestazioni sostitutive fornite alla generalità o a categorie di dipendenti. In virtù del principio di armonizzazione delle basi imponibili le predette indicazioni sono valide anche sotto l’aspetto contributivo.
In particolare, non concorrono a formare reddito per il dipendente:
a. le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro (per esempio, pasti consumati dal personale dei ristoranti e dai collaboratori domestici);
b. le somministrazioni di vitto organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi (mediante contratto d'appalto);
c. i servizi ad essi assimilati tramite l’utilizzo di card elettroniche o badge (c.d. mensa diffusa).
d. i buoni pasto cartacei: nel limite di euro 4 giornalieri; e. i buoni pasto elettronici: nel limite di euro 8 giornalieri;
f. le indennità sostitutive della mensa nel limite di euro 5,29 giornalieri se erogate a:
- addetti a cantieri edili;
- addetti ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo (per esempio, cantieri per riparazioni stradali o particolari strutture dello spettacolo);
- addetti a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Il decreto 122/2017 ha introdotto diverse novità con diretti impatti anche sulla gestione fiscal-contributiva dei buoni pasto:
1. i buoni pasto, pur nel silenzio della norma, devono essere concessi alla generalità dei dipendenti ovvero a intere categorie omogenee di essi per avere il beneficio fiscale e contributivo) (circ. 326/E/1997);
2. i buoni pasto dovranno riportare gli elementi e i contenuti previsti dall'art.4 dal decreto 122/2017 sopra indicati;
3. ai fini della determinazione del valore di esenzione di euro 4 (v. circ. Min. fin. 29/E/1997) il valore del buono pasto dovrà esse inteso al netto dei contributi obbligatori versati in conformità a disposizioni di legge e delle somme eventualmente trattenute al dipendente a concorrenza delle spese di mensa;
4. l'eventuale concessione di buoni pasto per giorni non lavorativi (per esempio, domeniche, permessi, ferie ecc.), anche per cause di sospensione del rapporto di lavoro ex art. 2110 cod. civ. (malattia, infortunio, maternità), non permette alcuna agevolazione fiscale; pertanto, detti importi saranno totalmente assoggettati a contribuzione e a ritenuta fiscale (in questo caso si evidenzia la differenza tra diritto al buono e spendibilità del buono: si ha diritto al buono solo per le giornate lavorate mentre il buono è spendibile anche cumulativamente, nel limite di otto, in qualsiasi giornata ai sensi decreto 122/2017);
5. non è prevista una cumulabilità delle agevolazioni: se un lavoratore, per la medesima giornata lavorativa, usufruisce contemporaneamente sia del servizio mensa sia del servizio sostitutivo (buono pasto o indennità sostitutiva della mensa), il beneficio fiscale sarà applicato a solo una modalità impiegata mentre la seconda sarà tassata senza alcuna agevolazione;
6. I buoni pasto agevolabili possono essere concessi anche ai lavoratori part time;
7. I buoni pasto agevolabili possono essere utilizzati anche dai collaboratori coordinati e continuativi ex art. 409 c.p.c.;
8. I buoni pasto non rappresentano fringe benefit ai quali è applicabile la soglia di esenzione annuale di euro 258,23 prevista dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR;
Tuttavia, nell’analisi interpretativa devono essere ben distinti i seguenti due piani:
1) il diritto al buono pasto esente: maturazione giornaliera (nel giorno effettivamente lavorato) di un importo di buono pasto esente nel limite di euro 4 (8 euro per i buoni elettronici);
2) la spendibilità del buono pasto esente: il buono maturato giornalmente nel limite di euro 4 (8 euro per i buoni elettronici) può essere speso esente cumulativamente con altri buoni fino ad un massimo di 8. In questo caso l’esenzione massima giornaliera di spendibilità sarà pari a 32 euro nel caso di buoni cartacei e a 64 euro nel caso dei buoni elettronici.