I benefici fiscali [1] riguardano ogni forma di Previdenza Complementare, sia collettiva che individuale, e sono:
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Deduzione dal reddito: è possibile dedurre dal tuo reddito complessivo i contributi che hai versato fino ad un massimo di €5.164,57 annuo, con un risparmio assoluto che aumenta in proporzione al tuo scaglione marginale IRPEF di tassazione. Un esempio: Sandro ha un reddito di €62.000 all’anno e decide di attivare una Previdenza Complementare Individuale; dovrebbe pagare €26.660 di IRPEF (€62.000*43%) ma, versando €5.164,57 in un fondo aperto, risparmierà € 2.220 cioè € 5164,57 x l'aliquota marginale IRPEF del 43% e verserà solo €24.440 di IRPEF. Attenzione: per il calcolo del suddetto limite devi considerare tutti i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari collettive o individuali, oltre alle quote eventualmente accantonate dal tuo datore di lavoro ai fondi di previdenza interni.
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Imposta sostitutiva 15%: al momento dell'erogazione la rendita vitalizia o capitale accumulato (con montante maturato dal 2007), al netto dei rendimenti già tassati, è soggetta ad un'imposta sostitutiva del 15%, più bassa di quella ordinaria. Tale aliquota è ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di adesione al fondo, con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali, fino a toccare quindi il valore di tassazione minima del 9%. Per questo motivo è utile aprire quanto prima un fondo pensione, anche con un unico piccolo versamento, per riuscire ad abbattere la tassazione il prima possibile. Inoltre, una parte dell'importo pagato come rendita o capitale è esente da imposte: è quella parte che deriva dai contributi non dedotti; infatti, in presenza di contributi per i quali non hai usufruito della deduzione, andrà presentata apposita comunicazione al fondo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, affinché le prestazioni pensionistiche riconducibili alla parte di contributi non dedotti non vengano tassati all'atto della successiva corresponsione.
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Imposta sostitutiva 20%: i rendimenti realizzati con l’investimento sono soggetti ad un’imposta sostitutiva del 20%;
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Aliquota agevolata: le anticipazioni o riscatti involontari della posizione individuale (invalidità permanente, morte...) sono tassati con la stessa aliquota agevolata che varia tra il 15% e il 9%, l'aliquota si alza al 23% per anticipazioni e riscatti volontari (ristrutturazione o acquisto della prima casa, cambio settore lavorativo...);
Opportunità a costo zero per i minorenni
I genitori (o in loro assenza il tutore) possono firmare per l'apertura di un fondo pensione del figlio minorenne, non esistono infatti limiti di età per l'iscrizione. Sottoscrivere un fondo pensione per un minorenne è senz'altro un grande investimento. Infatti, aprire una posizione pensionistica privata ha generalmente un costo pari a 0. I vantaggi principali per il risparmio previdenziale di un minorenne sono: l'interesse composto che fa crescere in maniera esponenziale il proprio investimento e il tempo a disposizione poichè, prima si inizia e maggiori sono i risultati che si ottengono.
Deduzione per familiari fiscalmente a carico
È possibile dedurre i contributi versati per i famigliari fiscalmente a carico per la quota da questi non dedotta. La deduzione spetta prioritariamente al soggetto titolare della posizione previdenziale e, solamente se il reddito complessivo del famigliare a carico non è capiente e non consente la deducibilità delle somme versate, l'eccedenza può essere portata in deduzione dal famigliare cui è fiscalmente a carico, sempre nel limite di € 5.164,27 comprendendo nel conteggio del limite non solo i contributi versati per il famigliare a carico ma anche i contributi versati per la propria posizione.
Ai sensi dell’art. 12 del TUIR sono considerati fiscalmente a carico:
- i membri della famiglia (anche se non conviventi) che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a €2.840,51, al lordo degli oneri deducibili; il suddetto limite è incrementato a 4.000 euro, in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni;
- i seguenti altri famigliari a carico (reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51) purchè conviventi: coniuge separato, discendenti dei figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle (anche unilaterali) e i nonni;
Di fatto, chiunque può contribuire mediante versamenti al fondo pensione di un altro soggetto, ma potrà usufruire della deduzione solo se il soggetto è fiscalmente a suo carico.
Lavoratori di prima occupazione come aumenta la deduzione
Per coloro che all' 1-01-2007 non possedevano alcuna posizione contributiva obbligatoria (INPS, casse professionali, ecc.) si applicano i seguenti limiti di deduzione fiscale:
- € 5.164,27 per i primi 5 anni di partecipazione al fondo;
- € 7.746,86 per i successivi 20 anni, dove, la maggior quota di € 2.582 deve trovare capienza negli importi versati nei primi 5 anni al di sotto del limite di € 5.164,17;
In sintesi, se nei primi 5 anni di partecipazione al fondo si effettuano versamenti di importo inferiore a € 5.164,57 si potrà godere di un maggior limite di deducibilità a partire dal sesto anno di partecipazione al fondo e per i 20 anni successivi, nella misura annuale di € 5.164,57 incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore a €2.582,29 annui.
La storia dei contributi versati dai lavoratori dopo il 1° Gennaio 2007 deve essere rappresentata all'interno della Certificazione Unica [2].
Esempio di sottoscrizione
Iscriversi a un fondo pensione aperto è un procedimento semplice ed è possibile iscriversi in autonomia. Per esempio, l'adesione al fondo "Seconda Pensione" di Amundi necessita solo della compilazione di un modulo. È ugualmente semplice anche l'apertura del fondo per un minore. Dopo aver compilato i seguenti moduli ed aver effettuato un bonifico di € 0,55, dopo 30 giorni verrà attivata la posizione pensionistica e fornite le credenziali e successivamente sarà già possibile effettuare i versamenti volontari al fondo.
Quadro normativo
- 2005 dic. 5 Legge nr. 243 del 23 agosto 2004 e Decreto Legislativo nr. 252 del 5 dicembre 2005
- 2006 successive modifiche: Legge 296/2006
- 2007 Decreto Legislativo n°28
- 2007 dic. 18 Circolare Agenzia delle Entrate n. 70/E
- 2017 Detrazioni per carichi di famiglia: (art. 1 co. 252 – 253 della Legge n 205/2017)
- 2021 giugno 25 Circolare agenzia entrate 7/E (pag.278)
[1] I lavoratori autonomi che adottano la partita IVA in regime forfettario non possono sfruttare tutte le detrazioni e le deduzioni fiscali contemplate nel regime ordinario della partita IVA. Nel caso del regime forfettario, l’adesione alla pensione integrativa, dunque, non comporta l’applicabilità della deduzione fiscale dei contributi versati al fondo pensione integrativo.
[2] Nel punto 411 deve essere indicato il codice n°3. Nel punto 415 è indicato l'anno di adesione al fondo. Nel punto 412 sono indicati i contributi dedotti e nel 413 i contributi non dedotti.
Nel punto 416 sono indicati i contributi versati nell'anno e nel punto 418 quelli complessivamente versati. Nel punto 417 deve essere indicata la quota di extra deduzione utilizzata nel limite di €2.582,29. Nel punto 420 devono essere indicati gli anni residui sfruttabili per la deduzione non avvenuta nei primi 5 anni di adesione al fondo.