Tutte le coppie, di diverso o stesso sesso, che pur non avendo intenzione di sposarsi o di unirsi civilmente desiderano formalizzare la propria convivenza unicamente con una dichiarazione all’anagrafe civile del Comune di residenza con la quale dichiarano di vivere nello stesso Comune e di coabitare nella stessa casa.
Dalla convivenza deriva il diritto e dovere di assistenza morale e materiale nonché il diritto del convivente, che presta stabilmente la propria opera nell’impresa del partner, a vedersi riconosciuta una partecipazione agli utili, ai beni con essi acquistati e agli incrementi dell’azienda in misura proporzionale al lavoro prestato. Inoltre, ciascuno può designare l’altro suo rappresentante affinché in caso di malattia il designato possa prendere decisioni che riguardano la salute e, in caso di morte, le decisioni sulla donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e la celebrazione della cerimonia funebre.
Per optare per il regime della comunione dei beni devono necessariamente stipulare un atto pubblico notarile o una scrittura privata autenticata.
I conviventi possono sottoscrivere patti prematrimoniali che stabiliscono le modalità di una futura “separazione”.
Il convivente di fatto non rientra tra tra gli eredi legittimari ossia tra quelli a cui la legge riserva una quota minima sul patrimonio del defunto. Fa eccezione la tutela per i conviventi con riguardo la casa adibita a residenza familiare garantendo al convivente superstite la possibilità di continuare ad abitarci per un periodo uguale alla durata della convivenza sino a 5 anni. Ai conviventi non si applicano le norme riguardanti i coniugi nel procedimento di separazione e, conseguentemente, non hanno diritto a ricevere un assegno di mantenimento salvo il soddisfacimento dei propri bisogni primari con un assegno dovuto per un tempo stabilito in misura proporzionale alla durata della convivenza.
Lo scioglimento della convivenza si scoglie automaticamente quando risulta che uno o entrambi hanno cambiato la residenza ovvero, su istanza anche disgiunta, se viene meno il legame affettivo. Qualora la relazione cessi senza avere stipulato un contratto di convivenza non sussistendo vincoli giuridici tra le parti salvo l'eventuale pretesa dell'assegno alimentare.
Ai figli nati tra conviventi vengono applicate le stesse norme relative ai figli nati durante il matrimonio.