5.6.8.5 Trasferire la residenza all’estero

Il trasferimento della residenza fiscale all'estero rappresenta una strategia rilevante nella pianificazione patrimoniale e fiscale, soprattutto per soggetti che detengono investimenti con plusvalenze latenti significative, come nel caso degli ETF.

Avvertenza importante: questo paragrafo ha solo scopo informativo e non deve essere utilizzato come sostituto di una consulenza personalizzata fornita da un consulente finanziario indipendente e da un commercialista. Le normative fiscali sono complesse, soggette a frequenti modifiche e interpretazioni diverse a seconda dei casi. Pertanto, decliniamo ogni responsabilità per eventuali decisioni basate esclusivamente su queste informazioni.


Paesi in cui generalmente non si pagano imposte sulle plusvalenze da investimenti privati

Alcuni Paesi, tra cui la Svizzera, il Portogallo (regime NHR/IFICI), Monaco e altri Stati con regimi fiscali favorevoli, non prevedono l’imposizione fiscale sulle plusvalenze realizzate da investitori privati su strumenti finanziari quali ETF, azioni e obbligazioni, purché tali attività siano riconosciute come gestione patrimoniale privata e non come attività commerciale o di trading abituale.


Plusvalenze esenti in Italia con trasferimento della residenza all'estero

Secondo la normativa italiana, in particolare l'articolo 167 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), le plusvalenze maturate in Italia su investimenti finanziari sono soggette a imposta sostitutiva al 26% al momento della realizzazione (vendita). Tuttavia, trasferendo la residenza fiscale all’estero, è possibile non essere più soggetti alla tassazione italiana sulle plusvalenze future, a condizione che il trasferimento sia reale e documentabile, e che non siano applicabili norme di “exit tax” (articolo 166-bis TUIR) per particolari contribuenti.


Sintesi sull’Exit Tax (articolo 166-bis TUIR)
L’exit tax è una norma che impone la tassazione immediata delle plusvalenze latenti su partecipazioni e beni mobiliari al momento del trasferimento della residenza fiscale all’estero.
Ciò significa che, se si possiedono partecipazioni qualificate o beni patrimoniali rilevanti, l’Italia può richiedere il pagamento dell’imposta sostitutiva (26%) sulle plusvalenze maturate fino a quel momento, anche se non realizzate tramite vendita.
La norma mira a evitare che il contribuente “fugga” in Paesi con regimi fiscali più vantaggiosi senza pagare le imposte dovute.
È possibile chiedere il pagamento dilazionato in determinate condizioni, ma la pianificazione deve essere accurata e supportata da consulenti fiscali esperti.
Ignorare l’exit tax può comportare rilevanti conseguenze finanziarie e legali.


Come effettuare correttamente il trasferimento di residenza fiscale

  • Spostare in modo effettivo il proprio centro di interessi vitali e familiari fuori dall’Italia;

  • Iscriversi all’anagrafe della popolazione residente nel paese estero;

  • Cancellarsi dall’anagrafe italiana e dimostrare la permanenza stabile all’estero per la maggior parte dell’anno;

  • Documentare i movimenti e le attività in modo coerente.

Cosa evitare

Non è sufficiente un trasferimento formale senza un effettivo spostamento degli interessi vitali, perché mantenere famiglia, abitazione o attività lavorative in Italia può far ritenere il trasferimento fittizio, con conseguenze fiscali rilevanti.


Analisi dettagliata dei principali Paesi

Svizzera

  • Le plusvalenze da investimenti mobiliari detenuti da privati residenti in Svizzera sono generalmente esenti da imposta, salvo che l'attività sia considerata trading abituale o professionale.

  • I dividendi percepiti sono tassati come reddito.

  • I criteri per la qualificazione come investitore professionale sono rigorosi e includono volume di transazioni, uso di capitale esterno e frequenza di trading.

  • Cantoni più sicuri e favorevoli: Zugo, Zurigo, Ginevra, Ticino, Lucerna.

  • Alcuni cantoni, come Vaud, Basilea e Berna, adottano un approccio più rigoroso e valutano caso per caso.

  • La Svizzera applica un'exit tax al trasferimento di residenza all'estero, con possibilità di pagamento rateizzato.

Monaco

  • Monaco non prevede imposte sul reddito personale né sulle plusvalenze per i residenti fiscali.

  • Non sono tassati dividendi e interessi.

  • È necessario soggiornare almeno sei mesi all'anno e disporre di un alloggio adeguato.

  • Cittadini francesi potrebbero essere soggetti a tassazione francese in determinate condizioni.

Portogallo

  • Il regime NHR (Non-Habitual Resident) è stato sostituito dal regime IFICI a partire dal 2024, ma i residenti acquisiti prima del 2024 possono mantenere i benefici per 10 anni.

  • Le plusvalenze da investimenti esteri possono essere esenti da tassazione a condizione che siano tassate nel paese di origine e che esista una convenzione contro la doppia imposizione.

  • Le plusvalenze da investimenti in paesi senza convenzione o considerati paradisi fiscali possono essere tassate.

  • Per essere residente fiscale in Portogallo bisogna risiedere più di 183 giorni all'anno e avere un'abitazione permanente.


Per un cittadino italiano

  • Il trasferimento di residenza fiscale deve essere reale, effettivo e documentato.

  • L’eventuale exit tax italiana può applicarsi al momento del trasferimento.

  • In Svizzera, se considerato investitore privato, le plusvalenze non sono tassate.

  • In Portogallo, con regime NHR/IFICI valido, le plusvalenze da ETF esteri possono essere esenti da imposte.

  • È fondamentale evitare situazioni di residenza fittizia, che comportano rischi fiscali.


Plusvalenze già maturate in regime amministrato

  • Italia, regime amministrato: la banca trattiene l’imposta alla fonte e la versa all’Erario. Il contribuente non deve dichiarare le plusvalenze, salvo il caso di uscita dal regime.

  • Svizzera, regime dichiarativo: non esiste ritenuta automatica; il contribuente dichiara i redditi imponibili. La plusvalenza da capitale privato in sé non è tassata, ma è obbligatoria la dichiarazione del patrimonio e dei redditi realizzati.

Dunque, eventuali plusvalenze latenti scontano l'imposta al momento del trasferimento della residenza a causa dell'uscita dal regime amministrato.