Il valore dell’oro ereditato deve essere inserito nella denuncia di successione ai fini dell’imposta di successione. Il valore viene attribuito dal Notaio sulla base della valutazione di mercato dell’oro, alla data del decesso.
Per la tassazione della plusvalenza dopo successione è rilevante il valore in successione, non il costo originario pagato da chi ha comprato l’oro.
Questo salto d'imposta in sede di successione si definisce “step‑up”, in pratica l’erede non eredita fiscalmente il costo originario ma, alla morte del de cuius, il costo fiscale per l’erede si aggiorna automaticamente al valore di mercato.
Quando l'erede venderà l’oro da investimento (lingotti, monete d’oro con caratteristiche stabilite dalla direttiva UE 98/80/CE, recepita in Italia con l’art. 10, n. 11, D.P.R. 633/72), si genererà un reddito diverso (capital gain) solo se il valore di vendita è superiore al valore dichiarato in successione.
Infatti, verrà preso a riferimento come “costo di acquisto”, ai fini della determinazione della plusvalenza, quanto dichiarato nella successione, che diventa base per eventuali future imposte.
Solo su questa eventuale plusvalenza si applicherà l’aliquota sostitutiva del 26% delle rendite finanziarie, esattamente come per azioni o altri redditi diversi.
Questo significa che la fattura originale o la ricevuta dell’acquisto non è l’elemento che fa da base fiscale, ma il valore attribuito all’oro nella successione diventa la base imponibile per calcolare eventuali capital gain alla vendita.
Il medesimo vantaggio si applica nel caso di possesso dell'oro tramite ETC, con l'unica differenza che si sarà risparmiata l'imposta sostitutiva anziché l'IRPEF sul "reddito diverso".
La plusvalenza al momento della vendita dell’oro NON ereditato
Quanto sopra è importante in quanto normalmente, cioè in assenza di una successione, con la Legge di Bilancio 2024, in assenza di prova documentale non si può più applicare la tassazione sulla plusvalenza effettiva, ma la plusvalenza viene calcolata sull’intero importo della vendita, sempre con aliquota del 26%.
Questo significa che la fattura, ricevuta o atto notarile dell’acquisto dell’oro diventa un elemento fondamentale per determinare correttamente la plusvalenza.
Se non esiste, il legislatore stesso prevede che il calcolo della base imponibile non possa essere correttamente determinato a partire dal costo effettivo: la tassazione si estende all’intero corrispettivo.
Naturalmente il In assenza di prova documentale del prezzo di acquisto, la normativa fiscale italiana considera difficoltoso determinare la base di calcolo della plusvalenza.
Donazione
Nel caso di una donazione, ad esempio, da parte di un nonno che detiene oro da investimento e desidera fare un lascito a favore dei nipoti quando ancora in vita, la determinazione del valore non avviene nello stesso momento e nello stesso modo di come avviene nel caso della successione. L’articolo 68 del TUIR (Testo Unico per le Imposte sui Redditi), infatti, cita testualmente: “. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. […] Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente.”
Questo vuol dire che il valore stabilito al momento della donazione è quello dato dal “costo del donante”, cioè dalla fattura di acquisto dell’oro da parte del donante. Fattura che va conservata unitamente all’atto di donazione, per la determinazione di plusvalenze future.