Imposte di successione: quali sono
Le aliquote e le franchigie stabilite per le imposte di successione e donazioni sono state previste dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.
In particolare, vengono applicate le aliquote:
- del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro (franchigia);
- del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro (franchigia);
- del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
- dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.
Irrilevanti per la franchigia le donazioni in vita del defunto
Circolare Agenzia Entrate 29/E del 19/10/2023
In coerenza con una consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto del tutto abrogato il cumulo del valore attualizzato del donatum (donazioni in vita) con il relictum (massa ereditaria), la Commissione tributaria provinciale di Firenze già qualificava come irrilevanti, ai fini della franchigia di esenzione dell’imposta sulle successioni, le donazioni in vita del defunto.
Quanto sopra in ottemperanza ai principi espressi anche dalla Cassazione con le sentenze 2273/2020 e 10255/2020.
A fronte del citato consolidato orientamento giurisprudenziale, con la circolare 29/E del 19/10/2023, l’Agenzia delle Entrate ha ritrattato la propria precedente posizione sul tema, confermando pertanto che le franchigie dell’imposta di successione e dell’imposta di donazione devono ritenersi AUTONOME e DISTINTE tra loro.
Così ad esempio, un figlio può legittimamente beneficiare della franchigia di € 1.000.000 sulle donazioni ricevute in vita dal padre e, successivamente, potrà usufruire della franchigia di € 1.000.000 per i beni / valori che riceverà per successione in qualità di erede del defunto padre. Lo stesso figlio potrà usufruire inoltre delle stesse franchigie (€ 1.000.000 + € 1.000.000) per le donazioni in vita e i beni / valori che riceverà in successione dalla madre.
Alla luce del citato cambio di posizione, l’Agenzia nella stessa circolare ha invitato le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare la pretesa.