4.2.7 Assicurazione mutuo

Secondo la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 5901/2025, la proposta congiunta di un mutuo e di un prodotto assicurativo collegato non configura automaticamente una pratica commerciale scorretta. Tuttavia, si considera tale qualora si verifichi un condizionamento indebito che limiti la libertà e la volontà consapevole del consumatore.

In termini normativi, tale valutazione richiama espressamente la Direttiva (UE) 2015/29 (cd. Direttiva sulle pratiche commerciali sleali), recepita in Italia con il Decreto Legislativo 146/2007, che elenca e vieta tutte le pratiche commerciali aggressive o ingannevoli, tra cui la coercizione e l’indebito condizionamento nelle trattative contrattuali.

La correttezza commerciale si manifesta quando la banca chiarisce che mutuo e assicurazione sono due contratti distinti, e il cliente può scegliere di sottoscrivere l’uno senza l’altro. È invece scorretto imporre come condizione vincolante la stipula obbligatoria dell’assicurazione per ottenere il mutuo, così come non concedere un congruo periodo di riflessione tra la firma dei due contratti o ricorrere a modalità di pressione come telefonate insistenti che configurano molestie.

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