Condizioni generali

2.9.1 Condizioni generali

Condizioni generali: che cosa si intende?

Quando si parla di condizioni generali di assicurazione si fa riferimento alle condizioni preposte dalla Compagnia assicurativa per la validità della copertura del rischio. Devono essere esposte all’assicurato dalla Compagnia e riportate nel certificato di assicurazione.

• Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio (1892 – 1893 c.c.) ⇒ le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave l'assicuratore può recedere dal contratto.

• Altre assicurazioni (1910 c.c.) ⇒ l’assicurato deve dare avviso a ciascun assicuratore di tutte le assicurazioni presenti sullo stesso rischio ed in caso di sinistro deve presentare denuncia a ciascuno.

• Aggravamento o diminuzione del rischio (1898 – 1897 c.c.) ⇒  l’aggravamento deve riguardare circostanze che investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio, tali per cui l’assicuratore avrebbe chiesto un premio maggiore. Esempi di mutamento di circostanze che comportano maggiori rischi: modifica peggiorativa delle caratteristiche del rischio (fabbricati, impianti etc), svolgimento di attività più pericolose, maggiori concentrazioni di rischio (notevole aumento delle merci, dei macchinari o delle merci infiammabili, esplodenti, pericolose).

• Modifiche dell’assicurazione (1888 c.c.) ⇒ ogni modifica deve essere provata per iscritto

• Conservazione e ispezione delle cose assicurate (si richiama indirettamente all’art. 1914 c.c.) ⇒ l’assicurato deve conservare con diligenza le cose assicurate e utilizzarle secondo corrette modalità, l’assicuratore ha il diritto di esaminare le cose assicurate e il contraente ha l’obbligo di fornire ogni informazione.

• Obbligo di salvataggio (1914 c.c.) ⇒ l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese sostenute a questo scopo sono a carico dell’assicuratore (in proporzione al rispettivo interesse) anche in aggiunta alla somma assicurata.

• Recesso in caso di sinistro (clausola solitamente unilaterale e «a doppia firma» per chi non rientra nella definizione di «consumatore»).

• Obblighi in caso di sinistro ⇒ il sinistro deve essere denunciato entro i termini di legge o entro i termini previsti dal contratto [1]. Per alcune garanzie particolari la denuncia va fatta immediatamente (esempio: danni visibili alle merci trasportate, mortalità bestiame, furto con destrezza...).

• Gestione delle vertenze di danno – spese di resistenza - polizze di RC – (1917 c.c.) ⇒ la Compagnia assume, se ne ha interesse, la gestione della vertenza a nome dell'assicurato con proprio fiduciari. L'assicuratore è obbligato, nel limite del 25% del massimale per RC, a difendere l'assicurato, se ne ha interesse e proporzionalmente al rispettivo interesse.

• Pagamento del premio.

• Proroga dell’assicurazione.

• Regolazione del premio.

• Oneri fiscali – Rinvio alle norme di legge.

• Appendici integrative ⇒ possono essere inserite nel contratto allo scopo di: integrare le condizioni generali, descrivere meglio il rischio da assicurare, aumentare i sottolimiti di risarcimento, porre un limite al massimo scoperto a carico del cliente. Le appendici prevalgono in caso di conflitto sulle clausole prestampate.

Le clausole inserite nelle condizioni generali predisposte da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art.1370 c.c).

 

 

NOTE

[1]

Termini di prescrizione:

10 anni ⇒ per inadempimento delle obbligazioni, c.d. responsabilità contrattuale, se non diversamente specificato (art. 2946 c.c.)

⇒ per la responsabilità professionale (rientra nella RC contrattuale), a partire dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile da chi ha interesse a farlo valere (Cassaz. Civile sez. II nr. 8703/2016)

⇒ per la responsabilità precontrattuale (equiparata alla RC contrattuale da Cass. Civile Sez. I sentenza nr. 14188 del 12/07/2016);

⇒ per i diritti derivanti da polizze vita (art. 2952 c.c.)

5 anni ⇒ per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito o responsabilità extracontrattuale (art. 2947 c.c.)

⇒ dalla cessazione della carica per l’azione di responsabilità contro gli amministratori (art. 2393 c.c.)

3 anni ⇒ per danni causati da prodotto difettoso ai sensi dell’art.125 del Dlgs. 206/2005, Codice del consumo a tutela del consumatore persona fisica (rimane 5 anni per responsabilità extracontrattuale 2947 c.c. o 10 anni per responsabilità contrattuale, 2946 c.c.)

2 anni ⇒ dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda, per i diritti dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore, derivanti da contratti del ramo danni (art. 2952 c.c., comma 2)

1 anno ⇒ per i diritti derivanti dal contratto di trasporto, dal giorno in cui è avvenuta o doveva avvenire la consegna delle merci

⇒ per il diritto al pagamento delle rate di premio scadute dovute all’assicuratore e non pagate nei termini previsti (art. 2952 c.c.)

6 mesi ⇒ per il contratto assicurativo, se l’assicuratore non ha agito per la riscossione della rata di premio non pagata (art. 1901 c.c.)