Plusvalenze in caso di successione
La normativa italiana prevede che, in caso di successione ereditaria, non si pagano imposte sulle plusvalenze derivanti dal trasferimento di azioni o altri strumenti finanziari [1] al momento del decesso del titolare. Questo è un vantaggio significativo per gli eredi, in quanto il trasferimento dei titoli dal defunto agli eredi avviene senza l'applicazione di imposte sulle eventuali plusvalenze realizzate dal titolare originario.
Ragioni normative per l'esenzione dalle plusvalenze in successione
In Italia, l’articolo 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) regola il trattamento fiscale delle plusvalenze. In caso di vendita o cessione di azioni, quote o altri strumenti finanziari, il titolare è soggetto al pagamento della tassazione sulle plusvalenze, che è attualmente fissata al 26% (a partire dal 2014). Tuttavia, in caso di successione, il trasferimento delle azioni o degli strumenti finanziari non è considerato una vendita o una cessione a titolo oneroso", ma una trasmissione mortis causa.
Questa distinzione è cruciale, perché le imposte sulle plusvalenze sono dovute solo nel caso di una transazione a titolo oneroso, cioè quando vi è una vendita o una permuta dei titoli. Nel caso di una successione ereditaria, il passaggio di titoli avviene senza che vi sia una compravendita, quindi non si realizza alcuna plusvalenza imponibile.
Immagina il seguente scenario:
- Mario, investitore, possiede un portafoglio di azioni che ha acquistato diversi anni fa per un valore complessivo di 100.000 euro. Al momento del suo decesso, il valore di mercato di quelle stesse azioni è salito a 200.000 euro.
- Giulia, la figlia di Mario, è l’erede designata.
Al momento del trasferimento delle azioni a Giulia tramite la successione, Giulia non paga alcuna imposta sulla plusvalenza realizzata da Mario (ossia la differenza tra il valore di acquisto di 100.000 euro e il valore di mercato di 200.000 euro). Questo perché la normativa non considera il trasferimento delle azioni come un evento soggetto a tassazione sulle plusvalenze.
Giulia eredita quindi le azioni con il valore di mercato corrente, ovvero 200.000 euro.
Trattamento Fiscale Successivo alla Successione
Le plusvalenze future saranno tassate solo quando Giulia decide di vendere le azioni. La tassazione sarà calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita e il valore di mercato al momento della successione, ossia 200.000 euro.
Ad esempio:
- Se Giulia vende le azioni qualche anno dopo per 250.000 euro, la plusvalenza sarà calcolata sulla differenza tra 250.000 e 200.000 euro, cioè 50.000 euro. Su questa plusvalenza Giulia pagherà l'imposta del 26%, ovvero 13.000 euro.
- Se invece Giulia vende le azioni per 190.000 euro, non si realizza alcuna plusvalenza, poiché il valore di vendita è inferiore al valore ereditato di 200.000 euro, e quindi non ci saranno imposte da pagare.
Imposte di Successione
Sebbene non si paghi alcuna imposta sulle plusvalenze al momento della successione, è importante ricordare che si applicano le imposte di successione. Tuttavia, tali imposte possono rientrare entro le franchigie previste per gli eredi.
Estensione del Vantaggio anche ad Altri Investimenti
Questo vantaggio non riguarda solo le azioni, ma si applica anche ad altri strumenti finanziari, quali:
- Obbligazioni
- Partecipazioni societarie
- Conti correnti e depositi titoli
Anche per questi strumenti, al momento della successione, il trasferimento avviene senza l'applicazione di imposte sulle eventuali plusvalenze accumulate dal defunto. Tuttavia, come per le azioni, eventuali guadagni futuri realizzati dalla vendita di tali strumenti finanziari saranno soggetti a tassazione sulla plusvalenza maturata dal valore di mercato al momento della successione.
La regola sopra indicata NON viene applicata agli ETF ed ai Fondi d'investimento
Infatti, per quanto riguarda gli ETF si ricorda, come già indicato nella Circolare n. 187/2012 [2] (in riferimento al Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva UCITS IV - Disposizioni in materia di OICVM - tassazione successioni e donazioni), che i trasferimenti di OICVM italiani ed esteri, ANCHE IN SEGUITO A SUCCESSIONE E DONAZIONE, sono considerati CESSIONI A TITOLO ONEROSO.
Plusvalenze in caso di donazione
Non è come per le successioni!
L'art. 68, comma 6, del TUIR, stabilisce che il costo da considerare per il calcolo è quello originario sostenuto dal donante, eventualmente incrementato dall'imposta di donazione.
Pertanto, il valore contabile dei titoli al momento del trasferimento non assume rilevanza fiscale per il donatario, così come non lo era per il donante.
In sostanza, si applica una continuità di valori fiscali tra il donante e il donatario.
Art. 68, comma 6
Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art. 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'art. 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.