Plusvalenze in caso di successione e donazione

5.6.8.4 Plusvalenze in caso di successione e donazione

Plusvalenze in caso di successione

La normativa italiana prevede che, in caso di successione ereditaria, non si pagano imposte sulle plusvalenze derivanti dal trasferimento di azioni o altri strumenti finanziari [1] al momento del decesso del titolare. Questo è un vantaggio significativo per gli eredi, in quanto il trasferimento dei titoli dal defunto agli eredi avviene senza l'applicazione di imposte sulle eventuali plusvalenze realizzate dal titolare originario.

Ragioni normative per l'esenzione dalle plusvalenze in successione

In Italia, l’articolo 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) regola il trattamento fiscale delle plusvalenze. In caso di vendita o cessione di azioni, quote o altri strumenti finanziari, il titolare è soggetto al pagamento della tassazione sulle plusvalenze, che è attualmente fissata al 26% (a partire dal 2014). Tuttavia, in caso di successione, il trasferimento delle azioni o degli strumenti finanziari non è considerato una vendita o una cessione a titolo oneroso", ma una trasmissione mortis causa.

Questa distinzione è cruciale, perché le imposte sulle plusvalenze sono dovute solo nel caso di una transazione a titolo oneroso, cioè quando vi è una vendita o una permuta dei titoli. Nel caso di una successione ereditaria, il passaggio di titoli avviene senza che vi sia una compravendita, quindi non si realizza alcuna plusvalenza imponibile.

Immagina il seguente scenario:

- Mario, investitore, possiede un portafoglio di azioni che ha acquistato diversi anni fa per un valore complessivo di 100.000 euro. Al momento del suo decesso, il valore di mercato di quelle stesse azioni è salito a 200.000 euro.
- Giulia, la figlia di Mario, è l’erede designata.

Al momento del trasferimento delle azioni a Giulia tramite la successione, Giulia non paga alcuna imposta sulla plusvalenza realizzata da Mario (ossia la differenza tra il valore di acquisto di 100.000 euro e il valore di mercato di 200.000 euro). Questo perché la normativa non considera il trasferimento delle azioni come un evento soggetto a tassazione sulle plusvalenze.

Giulia eredita quindi le azioni con il valore di mercato corrente, ovvero 200.000 euro.

Trattamento Fiscale Successivo alla Successione

Le plusvalenze future saranno tassate solo quando Giulia decide di vendere le azioni. La tassazione sarà calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita e il valore di mercato al momento della successione, ossia 200.000 euro.

Ad esempio:

- Se Giulia vende le azioni qualche anno dopo per 250.000 euro, la plusvalenza sarà calcolata sulla differenza tra 250.000 e 200.000 euro, cioè 50.000 euro. Su questa plusvalenza Giulia pagherà l'imposta del 26%, ovvero 13.000 euro.
- Se invece Giulia vende le azioni per 190.000 euro, non si realizza alcuna plusvalenza, poiché il valore di vendita è inferiore al valore ereditato di 200.000 euro, e quindi non ci saranno imposte da pagare.

Imposte di Successione

Sebbene non si paghi alcuna imposta sulle plusvalenze al momento della successione, è importante ricordare che si applicano le imposte di successione. Tuttavia, tali imposte possono rientrare entro le franchigie previste per gli eredi.

Estensione del Vantaggio anche ad Altri Investimenti

Questo vantaggio non riguarda solo le azioni, ma si applica anche ad altri strumenti finanziari, quali:

- Obbligazioni
- Partecipazioni societarie
- Conti correnti e depositi titoli

Anche per questi strumenti, al momento della successione, il trasferimento avviene senza l'applicazione di imposte sulle eventuali plusvalenze accumulate dal defunto. Tuttavia, come per le azioni, eventuali guadagni futuri realizzati dalla vendita di tali strumenti finanziari saranno soggetti a tassazione sulla plusvalenza maturata dal valore di mercato al momento della successione.

La regola sopra indicata NON viene applicata agli ETF ed ai Fondi d'investimento

Infatti, per quanto riguarda gli ETF si ricorda, come già indicato nella Circolare n. 187/2012  [2]  (in riferimento al Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva UCITS IV - Disposizioni in materia di OICVM - tassazione successioni e donazioni), che i trasferimenti di OICVM italiani ed esteri, ANCHE IN SEGUITO A SUCCESSIONE E DONAZIONE, sono considerati CESSIONI A TITOLO ONEROSO.

 

Plusvalenze in caso di donazione

Non è come per le successioni!

L'art. 68, comma 6, del TUIR, stabilisce che  il costo da considerare per il calcolo è quello originario sostenuto dal donante, eventualmente incrementato dall'imposta di donazione.

Pertanto, il valore contabile dei titoli al momento del trasferimento non assume rilevanza fiscale per il donatario, così come non lo era per il donante.

In sostanza, si applica una continuità di valori fiscali tra il donante e il donatario.

 

 

Art. 68, comma 6

Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art. 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'art. 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.

 

 

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Quando si parla di altri strumenti finanziari, ci si riferisce a una vasta gamma di investimenti che, come le azioni, possono essere oggetto di successione. Oltre alle azioni, i principali strumenti finanziari comprendono:

1. Obbligazioni: titoli di debito emessi da società o enti governativi. Come per le azioni, al momento della successione, le obbligazioni vengono trasferite senza l’applicazione di imposte sulle plusvalenze eventualmente maturate dal defunto. La tassazione sulle plusvalenze si applicherà solo quando l’erede decide di vendere le obbligazioni a un valore superiore rispetto a quello ereditato.

2. Quote di fondi comuni d’investimento: rappresentano una partecipazione in un fondo che raccoglie capitale da più investitori per acquistare una combinazione diversificata di titoli (azioni, obbligazioni, ecc.). Anche in questo caso, non si pagano plusvalenze al momento della successione, e l’eventuale tassazione sarà calcolata solo in base alla differenza tra il valore di vendita e il valore al momento dell’eredità.

3. Partecipazioni societarie: si tratta delle quote di una società non quotata che un individuo può possedere. Al momento della successione, queste quote vengono trasferite all’erede senza imposte sulle plusvalenze. Anche qui, le imposte si applicheranno solo nel caso di vendita successiva delle quote con un guadagno rispetto al valore al momento della successione.

4. Titoli di Stato: sono strumenti di debito emessi dallo Stato per finanziare il debito pubblico. Anche i titoli di Stato seguono le stesse regole: non si pagano imposte sulle plusvalenze al momento del trasferimento mortis causa.

5. Polizze assicurative con componente di investimento (unit-linked o index-linked): queste polizze possono contenere investimenti in fondi o indici. Al momento della successione, la componente di investimento viene trasferita senza imposte sulle plusvalenze, sebbene in alcuni casi si applichino specifiche regole fiscali per le polizze vita.

6. Derivati (opzioni, futures, ecc.): sono strumenti finanziari che derivano il loro valore da un’attività sottostante (azioni, materie prime, valute). Come per gli altri strumenti, la successione avviene senza applicazione immediata delle imposte sulle plusvalenze, che saranno invece rilevanti in caso di successiva chiusura della posizione da parte dell’erede.

7. Conti correnti e depositi titoli: mentre i conti correnti non producono plusvalenze tassabili, il patrimonio finanziario presente sui depositi titoli viene trasferito agli eredi senza tassazione sulla crescita del valore, applicando eventualmente solo le imposte di successione.

In sintesi, “altri strumenti finanziari” sono investimenti che comprendono tutte queste categorie di titoli e prodotti, che beneficiano dell’esenzione dalla tassazione sulle plusvalenze in caso di successione, garantendo una continuità patrimoniale efficiente dal punto di vista fiscale.

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Circolare Agenzia delle Entrate n. 187/E del 2012 – Sintesi su OICVM e successioni

1. Trattamento fiscale del trasferimento degli OICVM in successione e donazione  

La circolare specifica che:

– I trasferimenti di quote o azioni di OICVM (fondi comuni di investimento) e ETF, anche in caso di successione o donazione, **sono considerati cessioni a titolo oneroso ai fini fiscali**.

– Ciò significa che il passaggio del patrimonio dal defunto agli eredi o da un donante al donatario genera effetti fiscali come se ci fosse una vendita.

– In particolare, all’atto del trasferimento, devono essere calcolate e trattenute le imposte sulle eventuali plusvalenze maturate fino al momento del passaggio.

– Le minusvalenze, invece, non possono essere trasferite agli eredi o ai donatari.

2. Implicazioni pratiche  

– Questo regime si applica sia agli OICVM nazionali che a quelli esteri.

– Anche se la successione o donazione non comporta un esborso per l’erede o il donatario, fiscalmente si considera che vi sia stata una cessione onerosa per il valore di mercato delle quote al momento del trasferimento.

– L’imposta si calcola sulla differenza tra il valore di mercato delle quote alla data di trasferimento e il costo fiscale delle quote al momento dell’acquisto da parte del defunto o del donante.

3. Normativa di riferimento

– La circolare spiega l’applicazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF) in materia di OICVM e la normativa fiscale correlata.

– Si fa riferimento anche alla Direttiva UCITS IV (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) che ha armonizzato alcune regole per gli OICVM a livello europeo.